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LEGGE 3 febbraio 1989, n. 33

Contributi alle associazioni combattentistiche per gli anni 1988-1989-1990.

note: Entrata in vigore della legge: 21/02/1989
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Testo in vigore dal:  7-2-1989

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. In considerazione delle finalità istituzionali e delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati sono assegnati, per gli esercizi finanziari 1988, 1989 e 1990, contributi alle associazioni combattentistiche e assimilate, di cui alla allegata tabella A, particolarmente meritevoli del sostegno dello Stato ai sensi dell'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, modificato dall'articolo 1-undecies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641.
2. Salvo quanto previsto nella presente legge, sono prorogate per gli anni 1988, 1989 e 1990 le disposizioni contenute nel titolo I della legge 19 novembre 1987, n. 476, riguardanti le procedure e le modalità per la concessione di contributi a favore degli enti e delle associazioni di promozione sociale.
3. Per l'anno 1988, le domande di contributo da parte degli enti ed associazioni di cui al comma 2, devono essere presentate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e per gli anni successivi, entro il 31 marzo, unitamente alla documentazione prevista dall'articolo 3 della legge 19 novembre 1987, n. 476.
4. Gli enti ed associazioni di cui ai commi 1 e 2 sono tenuti a trasmettere entro il 31 maggio di ciascun anno, a dimostrazione del concreto perseguimento delle finalità istituzionali, una relazione, con rendiconto, dell'attività svolta, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che a sua volta presenta al Parlamento una relazione consuntiva sulla regolarità dei bilanci e sulla attività delle singole associazioni ai fini della determinazione dei contributi dello Stato per i successivi esercizi.
5. I contributi di cui ai commi 1 e 2, determinati complessivamente in lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, sono erogati a valere sull'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 24, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il D.P.R. n. 617/1977 concerne l'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, in materia di trasferimento e di delega di funzioni statali alle regioni a statuto ordinario. Il relativo art. 115, nel testo modificato dal D.L. n. 481/1978 (Fissazione al 1› gennaio 1979 del termine previsto dall'art. 113, decimo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, per la cessazione di ogni contribuzione, finanziamento o sovvenzione a favore degli enti di cui alla tabella B del medesimo decreto, nonché norme di salvaguardia del patrimonio degli stessi enti, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e della disciolta amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali), così recita:
"Art. 115 (Enti a struttura associativa). - Gli enti di cui all'allegata tabella B, compresa l'annotazione finale, che abbiano una struttura associativa, continuano a sussistere come enti morali assumendo la personalità giuridica di diritto privato con il decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo precedente e ad essi individualmente relativo. Essi conservano la titolarità dei beni necessari allo svolgimento delle attività associative, nonché di quelle derivanti da atti di liberalità o contributi degli associati.
Alla individuazione dei beni di cui sopra si provvede con il decreto di cui al precedente art. 113.
Il decreto di cui al presente articolo dispone l'erogazione sino al 31 dicembre 1979 di un contributo per il sostegno dell'attività associativa delle persone giuridiche private costituite ai sensi del presente articolo; tale contributo, per l'anno 1979, non potrà comunque superare il 50 per cento di quello erogato dallo Stato nell'esercizio finanziario 1977 salvo quanto disposto per l'ANMIL nell'articolo 1-decies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, come modificato dalla legge di conversione.
In ogni caso a fare tempo dal 31 dicembre 1979 sono abrogate le disposizioni di legge che prevedono ritenute su salari, stipendi, retribuzioni, pensioni, rendite, prestazioni previdenziali in genere, compensi od assegni continuativi, ovvero contributi obbligatori a favore degli enti di cui al primo comma.
A partire dal 1› gennaio 1980 gli enti di cui al primo e all'ultimo comma hanno diritto di percepire mediante ritenuta sulle pensioni assegni e rendite erogati dallo Stato o da enti pubblici previdenziali, i contributi associativi che i titolari delle suddette prestazioni intendono loro versare mediante delega in forma libera.
Entro il 30 giugno 1979 i Ministeri competenti e gli enti pubblici interessati stabiliscono mediante apposite convenzioni, da stipularsi con gli enti associativi di cui al primo e ultimo comma, le modalità della riscossione delle ritenute di cui al presente comma.
Dal 1› gennaio 1980 lo Stato, per sostenere l'attività di promozione sociale e di tutela degli associati, con apposite leggi potrà assegnare contributi alle associazioni nazionali che statutariamente e concretamente dimostreranno di perseguire fini socialmente e moralmente rilevanti".
- La legge n. 476/1987 concerne la nuova disciplina del sostegno alle attività di promozione sociale e contributi alle associazioni combattentistiche. Il titolo I riguarda gli enti e le associazioni di promozione sociale. Il testo dell'art. 3 della citata legge n. 476/1987 è il seguente:
"Art. 3 (Presentazione delle domande e relativa documentazione). 1. Per l'anno 1986, le domande di contributo da parte degli enti e delle associazioni di cui al precedente art. 2 devono essere presentate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Per l'anno successivo, le domande devono essere presentate entro il 31 marzo, unitamente ad un programma che specifichi le attività di cui all'art. 1, da attuarsi a livello nazionale, e i relativi impegni finanziari.
2. Entro i medesimi termini devono inoltre essere presentate:
a) copia dello statuto e dell'eventuale regolamento;
b) copia del bilancio di previsione, relativo all'anno per il quale viene presentata richiesta di contributo, regolarmente approvato dagli organi statutari;
c) copia del bilancio consuntivo, relativo all'anno precedente a quello della presentazione della domanda di contributo, da cui risultino anche i contributi ricevuti a qualsiasi titolo dallo Stato, dalle regioni, dalle province e loro associazioni o consorzi;
d) attestazione circa la disponibilità o meno, completa o parziale, di personale statale o degli enti locali, non a carico del bilancio sociale;
e) relazione sull'attività svolta nell'anno precedente;
f) dichiarazione del legale rappresentante attestante il numero e l'ubicazione delle sedi, il numero dei soci che hanno provveduto al pagamento della quota associativa per l'anno antecedente a quello della presentazione della richiesta di contributo;
g) per i soggetti di cui al comma 2 dell'art. 2, una relazione attestante i requisiti richiesti nel medesimo comma per l'accesso al contributo".
- La legge n. 67/1988 reca disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1988). Il primo comma dell'art. 24 autorizza la spesa di lire 30 miliardi nel triennio 1988-1990, in ragione di lire 10 miliardi annui, per contributi alle associazioni combattentistiche e alle associazioni previste dalla legge 6 febbraio 1985, n. 14 (Proroga dei contributi a carico dello Stato in favore di associazioni per il sostegno della loro azione di promozione sociale) e successive modificazioni.