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LEGGE 3 febbraio 1989, n. 33

Contributi alle associazioni combattentistiche per gli anni 1988-1989-1990.

note: Entrata in vigore della legge: 21/02/1989
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Testo in vigore dal: 7-2-1989
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.   In   considerazione  delle  finalita'  istituzionali  e  delle
attivita' di promozione sociale e  di  tutela  degli  associati  sono
assegnati,  per gli esercizi finanziari 1988, 1989 e 1990, contributi
alle  associazioni  combattentistiche  e  assimilate,  di  cui   alla
allegata  tabella  A,  particolarmente  meritevoli del sostegno dello
Stato ai sensi dell'articolo 115 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica   24   luglio   1977,  n.  616,  modificato  dall'articolo
1-undecies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641.
  2.  Salvo  quanto previsto nella presente legge, sono prorogate per
gli anni 1988, 1989 e 1990 le disposizioni  contenute  nel  titolo  I
della  legge  19 novembre 1987, n. 476, riguardanti le procedure e le
modalita' per la concessione di contributi  a  favore  degli  enti  e
delle associazioni di promozione sociale.
  3. Per l'anno 1988, le domande di contributo da parte degli enti ed
associazioni di  cui  al  comma  2,  devono  essere  presentate  alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri entro 90 giorni dall'entrata in
vigore della presente legge e per gli anni successivi,  entro  il  31
marzo,  unitamente alla documentazione prevista dall'articolo 3 della
legge 19 novembre 1987, n. 476.
  4.  Gli  enti  ed  associazioni di cui ai commi 1 e 2 sono tenuti a
trasmettere entro il 31 maggio di ciascun anno, a  dimostrazione  del
concreto  perseguimento delle finalita' istituzionali, una relazione,
con rendiconto, dell'attivita' svolta, alla Presidenza del  Consiglio
dei  Ministri,  che  a sua volta presenta al Parlamento una relazione
consuntiva sulla regolarita' dei  bilanci  e  sulla  attivita'  delle
singole  associazioni  ai  fini  della  determinazione dei contributi
dello Stato per i successivi esercizi.
  5. I contributi di cui ai commi 1 e 2, determinati complessivamente
in lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e  1990,  sono
erogati  a  valere  sull'autorizzazione di spesa recata dall'articolo
24, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67.
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.   In   considerazione  delle  finalita'  istituzionali  e  delle
attivita' di promozione sociale e  di  tutela  degli  associati  sono
assegnati,  per gli esercizi finanziari 1988, 1989 e 1990, contributi
alle  associazioni  combattentistiche  e  assimilate,  di  cui   alla
allegata  tabella  A,  particolarmente  meritevoli del sostegno dello
Stato ai sensi dell'articolo 115 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica   24   luglio   1977,  n.  616,  modificato  dall'articolo
1-undecies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641.
  2.  Salvo  quanto previsto nella presente legge, sono prorogate per
gli anni 1988, 1989 e 1990 le disposizioni  contenute  nel  titolo  I
della  legge  19 novembre 1987, n. 476, riguardanti le procedure e le
modalita' per la concessione di contributi  a  favore  degli  enti  e
delle associazioni di promozione sociale.
  3. Per l'anno 1988, le domande di contributo da parte degli enti ed
associazioni di  cui  al  comma  2,  devono  essere  presentate  alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri entro 90 giorni dall'entrata in
vigore della presente legge e per gli anni successivi,  entro  il  31
marzo,  unitamente alla documentazione prevista dall'articolo 3 della
legge 19 novembre 1987, n. 476.
  4.  Gli  enti  ed  associazioni di cui ai commi 1 e 2 sono tenuti a
trasmettere entro il 31 maggio di ciascun anno, a  dimostrazione  del
concreto  perseguimento delle finalita' istituzionali, una relazione,
con rendiconto, dell'attivita' svolta, alla Presidenza del  Consiglio
dei  Ministri,  che  a sua volta presenta al Parlamento una relazione
consuntiva sulla regolarita' dei  bilanci  e  sulla  attivita'  delle
singole  associazioni  ai  fini  della  determinazione dei contributi
dello Stato per i successivi esercizi.
  5. I contributi di cui ai commi 1 e 2, determinati complessivamente
in lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e  1990,  sono
erogati  a  valere  sull'autorizzazione di spesa recata dall'articolo
24, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67.