stai visualizzando l'atto

LEGGE 3 luglio 1989, n. 257

Disposizioni per l'attuazione di convenzioni internazionali aventi ad oggetto l'esecuzione delle sentenze penali.

note: Entrata in vigore della legge: 20/07/1989
nascondi
  • Articoli
  • NORME DI ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE
    SUL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE CONDANNATE
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • NORME DI ATTUAZIONE DEL TRATTATO DI COOPERAZIONE PER L'ESECUZIONE
    DELLE SENTENZE PENALI TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E
    IL GOVERNO DEL REGNO DI THAILANDIA, FIRMATO A BANGKOK IL 28
    FEBBRAIO 1984.
  • 7
  • NORME DI ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE EUROPEA PER LA SORVEGLIANZA
    DELLE PERSONE CONDANNATE O LIBERATE CONDIZIONALMENTE.
  • 8
  • 9
  • DISPOSIZIONE FINALE
  • 10
Testo in vigore dal:  20-7-1989

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Ai fini dell'esecuzione della pena in Italia nei casi di applicazione della convenzione sul trasferimento delle persone condannate, adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983, il Ministro di grazia e giustizia richiede il riconoscimento della sentenza penale straniera. A tale scopo trasmette al procuratore generale presso la corte di appello, nel distretto della quale ha sede l'ufficio del casellario competente ai fini della iscrizione, una copia della sentenza, unitamente alla traduzione in lingua italiana, con gli atti che vi siano allegati, e con la documentazione e le informazioni disponibili. Trasmette, inoltre, la domanda di esecuzione nello Stato da parte dello Stato estero ovvero l'atto con cui questo Stato acconsente all'esecuzione.
2. Il procuratore generale promuove il riconoscimento con richiesta alla corte di appello. Si applicano le disposizioni stabilite nel secondo e terzo comma dell'articolo 674 del codice di procedura penale.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1.
- La convenzione sul trasferimento delle persone condannate, adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983, è
stata ratificata con la legge
25 luglio 1988, n. 334, la quale ha altresì dato esecuzione alla convenzione medesima.
- Il testo del secondo e terzo comma dell'art. 674 del codice di procedura penale, e il seguente: "La corte delibera, con sentenza, osservate le forme stabilite per gli incidenti di esecuzione. Tale sentenza è soggetta al ricorso per cassazione da parte del pubblico ministero e dell'interessato.
Quando la corte dichiara il riconoscimento, il procuratore generale comunica l'estratto della sentenza al casellario competente, perché ne sia fatta la relativa menzione".