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LEGGE 3 luglio 1989, n. 257

Disposizioni per l'attuazione di convenzioni internazionali aventi ad oggetto l'esecuzione delle sentenze penali.

note: Entrata in vigore della legge: 20/07/1989
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Testo in vigore dal: 20-7-1989
   La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                               PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. Ai fini  dell'esecuzione  della  pena  in  Italia  nei  casi  di
applicazione  della  convenzione  sul  trasferimento  delle   persone
condannate, adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983,  il  Ministro  di
grazia e giustizia richiede il riconoscimento della  sentenza  penale
straniera. A tale scopo trasmette al procuratore generale  presso  la
corte di appello, nel distretto della quale  ha  sede  l'ufficio  del
casellario competente ai  fini  della  iscrizione,  una  copia  della
sentenza, unitamente alla traduzione in lingua italiana, con gli atti
che vi siano allegati, e con  la  documentazione  e  le  informazioni
disponibili. Trasmette, inoltre, la domanda di esecuzione nello Stato
da parte dello Stato  estero  ovvero  l'atto  con  cui  questo  Stato
acconsente all'esecuzione. 
  2. Il procuratore generale promuove il riconoscimento con richiesta
alla corte di appello. Si applicano  le  disposizioni  stabilite  nel
secondo e terzo comma  dell'articolo  674  del  codice  di  procedura
penale. 
            AVVERTENZA: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni di legge alle  quali  e'  operato  il  rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti. 
          Note all'art. 1. 
             -  La  convenzione  sul  trasferimento   delle   persone
          condannate, adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983, e' 
          stata ratificata con la legge 
          25  luglio  1988,  n.  334,  la  quale  ha  altresi'   dato
          esecuzione alla convenzione medesima. 
             - Il testo del secondo e terzo comma dell'art.  674  del
          codice di  procedura  penale,  e  il  seguente:  "La  corte
          delibera, con sentenza, osservate le  forme  stabilite  per
          gli incidenti di esecuzione. Tale sentenza e'  soggetta  al
          ricorso per cassazione da parte del  pubblico  ministero  e
          dell'interessato. 
             Quando  la  corte   dichiara   il   riconoscimento,   il
          procuratore generale comunica l'estratto della sentenza  al
          casellario competente, perche' ne  sia  fatta  la  relativa
          menzione".