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LEGGE 16 maggio 1989, n. 185

Rifinanziamento delle agevolazioni alle piccole e medie imprese di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, e potenziamento delle strutture dell'Ufficio centrale brevetti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

note: Entrata in vigore della legge: 10/6/1989
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Testo in vigore dal:  10-6-1989
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Per l'approvazione delle domande presentate ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, e non accolte per esaurimento dei fondi, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 330 miliardi a carico delle disponibilità del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, come integrato per effetto dell'articolo 15, comma 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67.
2. Ferme restando le altre disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, per gli investimenti oggetto delle domande di cui al comma 1, presentate da imprese non ubicate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, il contributo concedibile, commisurato ai costi ammissibili al netto dell'IVA, è pari al:
a) 25 per cento, per le imprese aventi meno di 100 dipendenti;
b) 20 per cento, per le imprese aventi da 100 a 199 dipendenti;
c) 10 per cento, per le imprese aventi da 200 a 299 dipendenti.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche ai contributi il cui onere grava sull'autorizzazione di spesa di lire 70 miliardi di cui all'articolo 15, comma 35, della legge 11 marzo 1988, n. 67.
4. Per lo svolgimento delle attività relative alla trattazione delle domande di cui al comma 1, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in attesa della revisione degli organici del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può chiedere, dopo che sia stata data attuazione alle procedure di mobilità di cui alla legge 29 dicembre 1988, n. 554, ad altre amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, nonché agli enti pubblici, anche economici, il comando del personale occorrente, fino ad un massimo di dodici unità, facendone indicazione nominativa. Le spese relative restano a carico dell'amministrazione dello Stato o dell'ente di appartenenza.
5. Il comando di cui al comma 4 è disposto dalle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, o dagli enti pubblici, anche economici, nell'interesse e nell'ambito dei propri compiti istituzionali, per riconosciute esigenze di servizio del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per un periodo di tempo determinato, rinnovabile nel caso in cui le amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, o gli enti pubblici, anche economici, che dispongono il comando accertino il permanere delle predette esigenze.
6. Per il potenziamento delle strutture dell'Ufficio centrale brevetti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, comprese le spese per l'automazione dei servizi, è stanziata la somma di lire 4 miliardi per il triennio 1989-1991. A tale onere si fa fronte con le disponibilità del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, come integrato per effetto dell'articolo 15, comma 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67. La somma di lire 4 miliardi è pertanto iscritta nello stato di previsione dell'entrata e corrispondentemente nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 maggio 1989

COSSIGA

DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri

BATTAGLIA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI -------------------------------------------------------

AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1 del D.L. n. 318/1987 (Norme urgenti in materia di agevolazioni della produzione industriale delle piccole e medie imprese e di rifinanziamento degli interventi di politica mineraria) è il seguente:
"Art. 1. - 1. I benefici previsti dall'articolo 1 della legge 19 dicembre 1983, n. 696, e successive modificazioni ed integrazioni, sono concessi a favore delle piccole e medie imprese industriali, individuate ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, lettera f), della legge 12 agosto 1977, n. 675 e delle imprese artigiane, singole o associate, per gli ordini complessivamente non inferiori a 50 milioni di lire emessi nei 12 mesi successivi alla data del 3 aprile 1987, per l'acquisizione delle macchine operatrici e delle apparecchiature individuate dal CIPI con deliberazione del 22 dicembre 1983, nonché di:
a) sistemi composti da una o più unità di lavoro gestite da elaboratore elettronico, che governa, a mezzo di opportuni programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico destinate a svolgere una o più delle seguenti funzioni legate al ciclo produttivo: lavorazione, montaggio, manipolazione, controllo, trasporto, magazzinaggio;
b) sistemi di integrazione di una o più unità di lavoro composti da robot industriali o mezzi robotizzati, gestiti da elaboratore elettronico, che governa, a mezzo di opportuni programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico;
c) elaboratori elettronici di programmi e di dati destinati al disegno automatico, alla progettazione, alla produzione della documentazione tecnica, alla programmazione e gestione dei flussi produttivi, al controllo ed al collaudo dei prodotti lavorati;
d) pacchetti di programmi per l'utilizzazione delle macchine, degli elaboratori e dei sistemi di cui alle precedenti lettere a), b), e c). Le agevolazioni non sono ammissibili per i soli pacchetti di programma né per la parte di costo eccedente quello delle macchine e delle apparecchiature stesse.
2. I contributi concessi ad ogni singola impresa ai sensi del comma 1 non possono superare l'importo di lire 350 milioni, elevato a 600 milioni nei territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. La quota del contributo concesso ai sensi del comma 1, relativa agli investimenti di cui alla lettera d), non può superare il venticinque per cento del contributo totale.
3. Le modalità, i tempi e le procedure per la presentazione delle domande e per la concessione dei benefici sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. I beni acquisiti con i contributi di cui al presente decreto non possono essere alienati, ceduti o distratti per un periodo di tre anni dalla consegna dei beni stessi.
L'inosservanza del divieto determina la revoca del contributo.
5. Nei casi di restituzione del contributo, in conseguenza della revoca, le imprese debbono versare il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data del decreto di liquidazione del contributo.
6. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, settimo comma, della legge 19 dicembre 1983, n. 696, e di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 9 aprile 1984, n. 62, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 giugno 1984, n. 212.
7. Le domande già presentate ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 1› giugno 1987, n. 212, si intendono confermate".
- Il testo dell'art. 14 della legge n. 46/1982 (Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale) è il seguente:
"Art. 14. - Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito il 'Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologicà. Il fondo è amministrato con gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
Gli interventi del fondo hanno per oggetto programmi di imprese destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi o al miglioramento di prodotti o processi produttivi già esistenti. Tali programmi riguardano le attività di progettazione, sperimentazione, sviluppo e preindustrializzazione, unitariamente considerate.
Il CIPI, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le condizioni di ammissibilità agli interventi del fondo, indica la priorità di questi avendo riguardo alle esigenze generali dell'economia nazionale e determina i criteri per le modalità dell'istruttoria".
- Si riporta il testo dell'art. 15, commi 34 e 35, della legge n. 67/1988 (Legge finanziaria 1988):
"34. Le disponibilità esistenti presso il Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale, di cui all'art. 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, non utilizzate entro il 31 luglio 1988, affluiscono ad un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata per il 1988, per essere assegnate al Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Le somme che si rendessero disponibili presso il Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale a seguito di rinuncia delle imprese interessate sono egualmente trasferite al Fondo per l'innovazione tecnologica, con la procedura di cui al precedente periodo.
35. Per la concessione dei benefici previsti dall'art. 1 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, con le modalità ed i criteri ivi indicati, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 40 miliardi per l'anno 1988 e di lire 30 miliardi per l'anno 1989".
- L'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. n. 218/1978, è così formulato:
"Art. 1. (Sfera territoriale di applicazione). - Il presente testo unico si applica, qualora non sia prescritto diversamente dalle singole disposizioni, alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglie, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, alle province di Latina e di Frosinone, ai comuni della provincia di Rieti già compresi nell'ex circondario di Cittaducale, ai comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto, ai comuni della provincia di Roma compresi nella zona della bonifica di Latina, all'Isola d'Elba, nonché agli interi territori dei comuni di Isola del Giglio e di Capraia Isola.
Qualora il territorio dei comprensori di bonifica di cui al precedente comma comprenda parte di quello di un comune con popolazione superiore ai 10.000 abitanti alla data del 18 agosto 1957, l'applicazione del testo unico sarà limitata al solo territorio di quel comune facente parte dei comprensori medesimi.
Gli interventi comunque previsti da leggi in favore del Mezzogiorno d'Italia, escluse quelle che hanno specifico riferimento ad una zona particolare, si intendono, in ogni caso, estesi a tutti i territori indicati nel presente articolo".
- La legge n. 554/1988 concerne: "Disposizioni in materia di pubblico impiego".