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LEGGE 17 aprile 1989, n. 134

Proroga del termine di cui all'articolo 1 della legge 12 aprile 1984, n. 67, recante norme per l'affidamento del servizio per il trasporto dei detenuti all'Arma dei carabinieri, ed integrazione dell'articolo 11 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.

note: Entrata in vigore della legge: 23/04/1989
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Testo in vigore dal:  23-4-1989
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il termine di cinque anni di cui all'articolo 1 della legge 12 aprile 1984, n. 67, è prorogato di un anno.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note al titolo:
- Il testo vigente dell'art. 1 della legge n. 67/1984 è il seguente:
"Art. 1 (Affidamento del servizio per il trasporto dei detenuti all'Arma dei carabinieri). - Fermo restando quanto stabilito dall'art. 42 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e dall'art. 79 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, sulla traduzione degli internati, il servizio per il trasporto e le traduzioni su strada dei detenuti, per conto del Ministero di grazia e giustizia, è affidato temporaneamente all'Arma dei carabinieri, sino all'attuazione della riforma del Corpo degli agenti di custodia, e comunque non oltre cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge".
Si trascrivono, per opportuna conoscenza, i testi degli articoli 42 della legge n. 354/1975 e 79 del D.P.R. n. 431/1976, citati nel soprariportato art. 1:
"Art. 42 (Trasferimenti e traduzioni). - I trasferimenti sono disposti per gravi e comprovati motivi di sicurezza, per esigenze dell'istituto, per motivi di giustizia, di salute, di studio e familiari.
Nel disporre i trasferimenti deve essere favorito il criterio di destinare i soggetti in istituti prossimi alla residenza delle famiglie.
I detenuti e gli internati debbono essere trasferiti con il bagaglio personale e con almeno parte del loro peculio.
Le traduzioni dei detenuti e degli internati adulti vengono eseguite, nel tempo più breve possibile, dall'Arma dei carabinieri e dal Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, con le modalità stabilite dalle leggi e dai regolamenti e, se trattisi di donne, con l'assistenza di personale femminile.
Nelle traduzioni sono adottate le opportune cautele per proteggere i soggetti dalla curiosità del pubblico e da ogni specie di pubblicità, nonché per ridurne i disagi.
È consentito solo l'uso di manette tranne che ragioni di sicurezza impongano l'uso di altri mezzi. Nei casi indicati dal regolamento è consentito l'uso di abiti civili".
"Art. 79 (Richieste per le traduzioni). - Le richieste per le traduzioni, da un istituto all'altro e da un istituto a un luogo esterno di cura e viceversa, sono inoltrate, dalle direzioni degli istituti, all'Arma dei carabinieri, ovvero all'autorità di pubblica sicurezza, quando si tratta di internati.
Le richieste per gli accompagnamenti e l'assistenza dinanzi all'autorità giudiziaria sono, in ogni caso, inoltrate, dalle direzioni degli istituti, all'Arma dei carabinieri.
L'esecuzione dei servizi indicati nei commi precedenti è effettuata dall'Arma dei carabinieri e dal Corpo della guardia di pubblica sicurezza con le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti".
- Il testo vigente dell'art. 11 della legge n. 354/1975, come modificato dall'art. 1 della legge n. 1/1977 e dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
"Art. 11 (Servizio sanitario). - Ogni istituto penitenziario è dotato di servizio medico e di servizio farmaceutico rispondenti alle esigenze profilattiche e di cura della salute dei detenuti e degli internati; dispone, inoltre, dell'opera di almeno uno specialista in psichiatria.
Ove siano necessari cure o accertamenti diagnostici che non possono essere apprestati dai servizi sanitari degli istituti i condannati e gli internati sono trasferiti, con provvedimento del magistrato di sorveglianza, in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura. Per gli imputati, detti trasferimenti sono disposti, dopo la pronunzia della sentenza di primo grado, dal magistrato di sorveglianza; prima della pronunzia della sentenza di primo grado, dal giudice istruttore, durante l'istruttoria formale; dal pubblico ministero, durante l'istruzione sommaria e, in caso di giudizio direttissimo, fino alla presentazione dell'imputato in udienza; dal presidente, durante gli atti preliminari al giudizio e nel corso del giudizio; dal pretore, nei procedimenti di sua competenza; dal presidente della corte di appello, nel corso degli atti preliminari al giudizio dinanzi la corte di assise, fino alla convocazione della corte stessa e dal presidente di essa successivamente alla convocazione.
L'autorità giudiziaria competente ai sensi del comma precedente può disporre, quando non vi sia pericolo di fuga, che i detenuti e gli internati trasferiti in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura con proprio provvedimento, o con provvedimento del direttore dell'istituto nei casi di assoluta urgenza, non siano sottoposti a piantonamento durante la degenza, salvo che sia necessario per la tutela della loro incolumità personale.
Il detenuto o l'internato che, non essendo sottoposto a piantonamento, si allontana dal luogo di cura senza giustificato motivo è punibile a norma del primo comma dell'art. 385 del codice penale.
All'atto dell'ingresso nell'istituto i soggetti sono sottoposti a visita medica generale allo scopo di accertare eventuali malattie fisiche o psichiche. L'assistenza sanitaria è prestata, nel corso della permanenza nell'istituto, con periodici e frequenti riscontri, indipendentemente dalle richieste degli interessati.
Il sanitario deve visitare ogni giorno gli ammalati e coloro che ne facciano richiesta; deve segnalare immediatamente la presenza di malattie che richiedono particolari indagini e cure specialistiche; deve, inoltre, controllare periodicamente l'idoneità dei soggetti ai lavori cui sono addetti.
I detenuti e gli internati sospetti o riconosciuti affetti da malattie contagiose sono immediatamente isolati.
Nel caso di sospetto di malattia psichica sono adottati senza indugio i provvedimenti del caso col rispetto delle norme concernenti l'assistenza psichiatrica e la sanità mentale.
In ogni istituto penitenziario per donne sono in funzione servizi speciali per l'assistenza sanitaria alle gestanti e alle puerpere.
Alle madri è consentito di tenere presso di sé i figli fino all'età di tre anni. Per la cura e l'assistenza dei bambini sono organizzati appositi asili nido.
L'amministrazione penitenziaria, per l'organizzazione e per il funzionamento dei servizi sanitari, può avvalersi della collaborazione dei servizi pubblici sanitari locali, ospedalieri ed extra ospedalieri, d'intesa con la regione e secondo gli indirizzi del Ministero della sanità.
I detenuti e gli internati possono richiedere di essere visitati a proprie spese da un sanitario di loro fiducia.
Per gli imputati è necessaria l'autorizzazione del magistrato che procede, sino alla pronuncia della sentenza di primo grado.
Il medico provinciale visita almeno due volte l'anno gli istituti di prevenzione e di pena allo scopo di accertare lo stato igienico-sanitario, l'adeguatezza delle misure di profilassi contro le malattie infettive disposte dal servizio sanitario penitenziario e le condizioni igieniche e sanitarie dei ristretti negli istituti.
Il medico provinciale riferisce sulle visite compiute e sui provvedimenti da adottare al Ministero della sanità e a quello di grazia e giustizia, informando altresì i competenti uffici regionali e il magistrato di sorveglianza".
Si riporta il testo vigente dell'art. 385 del codice penale, quale sostituito dall'art. 15 della legge 12 gennaio 1977, n. 1, come modificato dall'art. 29 della legge 12 agosto 1982, n. 532, citato nel sopracitato art. 11:
"Art. 385 (Evasione). - Chiunque, essendo legalmente arrestato o detenuto per un reato, evade è punito con la reclusione da sei mesi a un anno.
La pena è della reclusione da uno a tre anni se il colpevole commette il fatto usando violenza o minaccia verso le persone, ovvero mediante effrazione; ed è da tre a cinque anni se la violenza o minaccia è commessa con armi o da più persone riunite.
Le disposizioni precedenti si applicano anche all'imputato che essendo in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo designato nel provvedimento se ne allontani, nonché al condannato ammesso a lavorare fuori dello stabilimento penale.
Quando l'evaso si costituisce in carcere prima della condanna, la pena è diminuita".
Si trascrive altresì il testo dell'attuale ottavo comma dell'art. 17 del D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431 (Regolamento di esecuzione della legge n. 354/1975 sull'ordinamento penitenziario): "Quando deve provvedersi con assoluta urgenza al trasferimento di un detenuto o di un internato in luogo esterno di cura, e non sia possibile ottenere l'immediata decisione dell'autorità giudiziaria che procede o del magistrato di sorveglianza, il direttore provvede direttamente al trasferimento, dandone contemporanea comunicazione alla predetta autorità o al magistrato di sorveglianza; inoltre, dà notizia del trasferimento all'ispettore distrettuale e al Ministero".
Nota all'art. 1:
Per il testo dell'art. 1 della legge n. 67/1984 si veda nelle note al titolo.