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LEGGE 12 gennaio 1977, n. 1

Modificazioni alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sull'ordinamento penitenziario, e all'articolo 385 del codice penale.

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Testo in vigore dal:  2-2-1977

Art. 15


L'articolo 385 del codice penale è sostituito dal seguente:
"Art. 385 - (Evasione). - Chiunque, essendo legalmente arrestato o detenuto per un reato, evade, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno.
La pena è della reclusione da uno a tre anni se il colpevole commette il fatto usando violenza o minaccia verso le persone, ovvero mediante effrazione; ed è da tre a cinque anni se la violenza o minaccia è commessa con armi o da più persone riunite.
Le disposizioni precedenti si applicano anche al condannato ammesso a lavorare fuori dello stabilimento penale.
Quando l'evaso si costituisce in carcere prima della condanna, la pena è diminuita".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 gennaio 1977

LEONE ANDREOTTI - BONIFACIO

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO