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LEGGE 24 marzo 1989, n. 115

Norme per il trasferimento nei ruoli della Cassa per la formazione della proprietà contadina del personale in servizio presso la stessa, proveniente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ovvero da enti di interesse agricolo.

note: Entrata in vigore della legge: 16/04/1989
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Testo in vigore dal:  16-4-1989
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, organicamente e formalmente assegnato agli uffici della Cassa per la formazione della proprietà contadina, istituita con decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, nonché degli enti di interesse agricolo, che alla data di entrata in vigore della presente legge presta servizio presso la suddetta Cassa da almeno un anno dalla data della sua conferma ad ente pubblico necessario, disposta con decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 13, può chiedere, con domanda da presentarsi entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, di essere inquadrato, con effetto dal 6 gennaio 1978, nei ruoli della Cassa stessa, sulla base della posizione giuridica acquisita o dei diritti riconosciuti alla stessa data del 6 gennaio 1978 in forza dell'ordinamento di provenienza.
L'inquadramento è effettuato sulla base delle allegate tabelle A e B di equiparazione.
2. Al personale di cui al comma 1 è fatta comunque salva la posizione economica acquisita presso l'amministrazione di provenienza successivamente al 6 gennaio 1978.
3. Il personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di cui al comma 1, che alla data del 6 gennaio 1978 rivestiva la qualifica di ispettore generale del ruolo ad esaurimento e di direttore aggiunto di divisione, è ammesso allo scrutinio per merito comparativo, ai sensi dell'articolo 1, primo comma, lettera a), della legge 10 luglio 1984, n. 301, richiamata dal secondo comma dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72, per il conferimento della qualifica di primo dirigente nei limiti del 50 per cento delle disponibilità del ruolo previste dalla relativa dotazione organica.
4. Con riferimento all'anzianità ed alla posizione giuridica ed economica acquisita alla data dell'inquadramento, si provvede alla costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per l'intero periodo di servizio da ciascuno maturato nello Stato o in altra amministrazione di provenienza, ai fini del trattamento di quiescenza. Per la determinazione della predetta posizione assicurativa si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1, commi primo e secondo, e 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni.
5. Ai fini del trattamento di previdenza si provvede al trasferimento, da parte di ciascuno degli enti cui compete l'assistenza ai suddetti dipendenti, all'ente o fondo che gestisce il trattamento di fine servizio in capitale del personale dell'ente di destinazione, dell'indennità di buonuscita maturata da ciascuno dei dipendenti stessi alla data dell'inquadramento.
6. Agli effetti di quanto previsto dai commi 4 e 5 è fatto salvo il diritto di opzione per il mantenimento della posizione esistente presso l'ente di provenienza, stabilendosi che tale diritto deve essere esercitato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
7. Il personale di cui al comma 1, che non abbia chiesto di essere inquadrato nei ruoli della Cassa, permane in posizione di comando, compatibilmente con le esigenze di servizio della Cassa stessa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 marzo 1989

COSSIGA

DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri

MANNINO, Ministro dell'agricoltura e delle foreste

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il D. Lgs. n. 121/1948 reca: "Provvedimenti a favore di varie regioni d'Italia meridionale e delle isole".
- Il D.P.R. n. 13/1978 reca: "Conferma ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, della Cassa per la formazione della proprietà contadina".
- Il testo dell'art. 1, primo comma, lettera a), della legge n. 301/1984 (Norme di accesso alla dirigenza statale) è il seguente:
"L'accesso ai posti di primo dirigente delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, comunque vacanti alla data del 31 dicembre 1983, avviene in via transitoria mediante i sistemi seguenti:
a) il 50 per cento dei posti disponibili in ciascun ruolo organico è conferito, a domanda, mediante scrutinio per merito comparativo, al personale con qualifica di ispettore generale e di direttore di divisione dei ruoli ad esaurimento di cui all'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, salvo quanto previsto dall'art. 22, ultimo comma, dello stesso decreto".
- Il testo del secondo comma dell'art. 2 della legge n. 72/1985 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, recante adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e del personale ad essi collegato) è il seguente: "A partire dalla stessa data sono estese le norme di stato giuridico con particolare riguardo a quelle di cui agli articoli da 1 a 20, 24 e 25 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, oltre che, per quanto riguarda l'accesso alla qualifica di dirigente, la disciplina prevista nella legge 10 luglio 1984, n. 301.
Con il decreto del Presidente della Repubblica di cui al successivo comma saranno emanate norme volte a consentire, in sede di prima applicazione della presente legge, agli appartenenti alla ex carriera direttiva di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, l'ammissione allo scrutinio per merito comparativo ai sensi dell'art. 1, lettera a), della legge 10 luglio 1984, n. 301".
- Il testo degli articoli 1, primo e secondo comma, e 6 della legge n. 29/1979 (Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali) è il seguente:
"Art. 1, primo e secondo comma. - Al lavoratore dipendente, pubblico o privato, che sia o sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti gestita dall'INPS o che abbiano dato luogo all'esclusione o all'esonero da detta assicurazione è data facoltà, ai fini del diritto e della misura di una unica pensione, di chiedere, in qualsiasi momento, la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa presso le sopracitate forme previdenziali mediante l'iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria e la costituzione in quest'ultima delle corrispondenti posizioni assicurative. A tal fine la gestione o le gestioni di provenienza trasferiscono alla gestione dell'assicurazione generale obbligatoria predetta l'ammontare dei contributi di loro pertinenza, maggiorati dell'interesse composto annuo del 4,50 per cento. Ai fini del calcolo dei contributi e dei relativi interessi, si applicano i criteri di cui all'art. 5, quarto, quinto e sesto comma, della presente legge.
Qualora il trasferimento debba avvenire a carico dell'ordinamento statale, ivi compreso quello delle aziende autonome, i contributi di pertinenza del datore di lavoro sono calcolati con riferimento alle aliquote vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti".
"Art. 6. - In deroga a quanto previsto dagli articoli precedenti, la ricongiunzione dei periodi assicurativi connessi al servizio prestato presso enti pubblici, dei quali la legge abbia disposto o disponga la soppressione ed il trasferimento del personale ad altri enti pubblici, avviene d'ufficio presso la gestione previdenziale dell'ente di destinazione e senza oneri a carico dei lavoratori interessati.
A tal fine, le gestioni assicurative di provenienza versano a quelle di destinazione i contributi di propria pertinenza maggiorati dell'interesse composto annuo al tasso del 4,50 per cento, secondo i criteri di cui all'art. 5, quarto, quinto e sesto comma.
Eventuali ulteriori periodi di iscrizione ad altre gestioni possono essere ricongiunti ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 1 e 2".