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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1972, n. 748

Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  22-11-1998
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Art. 24

(Attribuzione della qualifica di dirigente superiore)


La qualifica di dirigente superiore è conferita:
1) secondo il turno di anzianità, nel limite della metà dei posti disponibili, ai primi dirigenti dello stesso ruolo che, entro il 31 dicembre, compiano nella qualifica tre anni di effettivo servizio senza demerito a giudizio del consiglio di amministrazione;
2) mediante concorso per titoli di servizio, nel limite dei restanti posti disponibili, al quale sono ammessi i primi dirigenti che compiano, entro il 31 dicembre, tre anni di effettivo servizio nella qualifica.
La frazione di posto è arrotondata per eccesso alla unità in favore dell'aliquota di cui al precedente punto 1), salvo conguaglio da effettuarsi negli anni successivi; ove non sia possibile assegnare almeno un posto al concorso, tutti i posti disponibili sono conferiti secondo il turno di anzianità.
Le promozioni hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate le vacanze.
I vincitori del concorso precedono nel ruolo i promossi secondo il turno di anzianità.
Il concorso per titoli di servizio è indetto entro il mese di settembre di ciascun anno; il bando deve contenere l'indicazione del numero dei posti, il termine di presentazione delle domande e le modalità di partecipazione.
La commissione esaminatrice è composta da un magistrato amministrativo, con qualifica di presidente di sezione del Consiglio di Stato o corrispondente, che la presiede, e da due funzionari dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a dirigente superiore; funge da segretario un impiegato della carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di sezione.
Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai commi quarto, quinto, sesto, settimo e nono dell'art. 22.
((54))
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AGGIORNAMENTO (54)
Il D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387, ha disposto (con l'art. 74, comma 2) che "Sono abrogate le disposizioni del capo I, titolo I, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli da 4 a 12, nonché 15, 19, 21, 24 e 25, che, nei limiti di rispettiva applicazione, continuano ad applicarsi al personale dirigenziale delle carriere previste dall'articolo 15, comma 1, secondo periodo del presente decreto, l'articolo 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72, il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1987, n. 551, nonché le altre disposizioni del medesimo decreto n. 748 del 1972 incompatibili con quelle del presente decreto".