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LEGGE 10 novembre 1988, n. 485

Norme per l'organizzazione ed il finanziamento della presidenza italiana dell'iniziativa Eureka.

note: Entrata in vigore della legge: 17/11/1988
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Testo in vigore dal:  17-11-1988

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Presidenza italiana dell'iniziativa Eureka
1. Le spese di organizzazione connesse con la presidenza italiana dell'iniziativa "Eureka", prevista dal 1› luglio 1989 al 30 giugno 1990, articolate nel tempo massimo di ventiquattro mesi, gravano sullo stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sono regolate dalle disposizioni della presente legge.
2. Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica provvede a somministrare le somme occorrenti, per l'organizzazione e lo svolgimento del predetto periodo di presidenza, mediante aperture di credito a favore del capo della delegazione di cui all'articolo 2, di importo anche eccedente il limite previsto dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, come sostituito dalla legge 2 marzo 1963, n. 386.
3. In relazione alla eccezionalità dell'evento ed alla necessità di far fronte ai conseguenti adempimenti, i lavori, le forniture e le prestazioni di servizi sono eseguiti in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato. I beni in tal modo acquistati saranno acquisiti al patrimonio dello Stato.
4. Le somme non impegnate nell'ambito di un esercizio finanziario possono esserlo nell'esercizio successivo.
5. Il rendiconto delle spese sostenute sulle predette aperture di credito è presentato, entro nove mesi dalla conclusione del periodo di presidenza, alla Ragioneria centrale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la quale ne curerà l'inoltro alla Corte dei conti.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
Il testo dell'art. 56 del R.D. n. 2440/1923 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato), come sostituito dalla legge n. 386/1963, è il seguente:
"Art. 56. - Possono essere autorizzate, presso l'Istituto incaricato del servizio di tesoreria, nel caso in cui l'adozione di altra forma di pagamento sia incompatibile con la necessità dei servizi, aperture di credito a favore di funzionari delegati, per il pagamento delle seguenti spese, sia in conto della competenza dell'esercizio che in conto residui:
1) spese da farsi in economia;
2) spese fisse ed indennità, quando non siano prestabilite in somma certa, nonché indennità di missione e di trasferimento e compensi per lavoro straordinario per il personale che presta servizio presso gli uffici periferici;
3) retribuzioni al personale dell'Amministrazione delle poste, dei telegrafi e dei telefoni;
4) spese da farsi in occorrenze straordinarie, per le quali sia indispensabile il pagamento immediato;
5) spese di qualsiasi natura per le quali leggi e regolamenti consentano il pagamento a mezzo di funzionari delegati;
6) spese di riscossione delle entrate indicate in apposito elenco per capitoli, da unirsi alla legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro;
7) assegni fissi e indennità degli ufficiali, sottufficiali ed uomini di truppa, spese di mantenimento della truppa e dei quadrupedi e per servizi di rimonta e acquisto dei Corpi, istituti e stabilimenti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
8) paghe ed assegni ai Corpi organizzati militarmente al servizio dello Stato;
9) somme da pagarsi all'estero e per fornire i fondi alle legazioni, consolati e missioni all'estero, nonché alle navi viaggianti fuori dello Stato;
10) pagamenti in conto, dipendenti da contratti con associazioni cooperative di produzione e lavoro o consorzi di cooperative, ovvero da altri contratti di forniture e lavori per i quali l'Amministrazione giudichi opportuna tale forma di pagamento;
11) pagamenti relativi alla devoluzione ed alla restituzione di tributi, nonché alla restituzione di somme indebitamente percette.
Per le spese indicate dai precedenti numeri da 1 a 5 le aperture di credito per ciascun capitolo di spesa non possono superare, singolarmente, il limite di lire 480 milioni, salvo maggiori limiti stabiliti da particolari disposizioni di legge o di regolamento.
Per le spese di cui al n. 10) devono farsi aperture di credito distintamente per ogni contratto di fornitura o lavoro".