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LEGGE 10 novembre 1988, n. 485

Norme per l'organizzazione ed il finanziamento della presidenza italiana dell'iniziativa Eureka.

note: Entrata in vigore della legge: 17/11/1988
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Testo in vigore dal: 17-11-1988
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                               PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
              Presidenza italiana dell'iniziativa Eureka 
  1. Le spese di organizzazione connesse con la  presidenza  italiana
dell'iniziativa "Eureka", prevista dal 1› luglio 1989  al  30  giugno
1990, articolate nel tempo  massimo  di  ventiquattro  mesi,  gravano
sullo stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri
e sono regolate dalle disposizioni della presente legge. 
  2. Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca
scientifica  e  tecnologica  provvede  a   somministrare   le   somme
occorrenti,  per  l'organizzazione  e  lo  svolgimento  del  predetto
periodo di presidenza, mediante aperture di credito a favore del capo
della delegazione di cui all'articolo 2, di importo  anche  eccedente
il limite previsto dall'articolo 56 del  regio  decreto  18  novembre
1923, n. 2440, come sostituito dalla legge 2 marzo 1963, n. 386. 
  3. In relazione alla eccezionalita' dell'evento ed alla  necessita'
di far fronte ai conseguenti adempimenti, i lavori, le forniture e le
prestazioni di servizi sono  eseguiti  in  deroga  alle  norme  sulla
contabilita' generale dello Stato. I  beni  in  tal  modo  acquistati
saranno acquisiti al patrimonio dello Stato. 
  4. Le somme non impegnate nell'ambito di un  esercizio  finanziario
possono esserlo nell'esercizio successivo. 
  5. Il rendiconto delle spese sostenute sulle predette  aperture  di
credito e' presentato, entro nove mesi dalla conclusione del  periodo
di presidenza, alla Ragioneria  centrale  presso  la  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri, la quale ne curera' l'inoltro alla Corte  dei
conti. 
          AVVERTENZA: 
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con decreto del Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge alle  quali  e'  operato  il  rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti. 
          Nota all'art. 1: 
             Il testo dell'art.  56  del  R.D.  n.  2440/1923  (Nuove
          disposizioni sull'amministrazione del  patrimonio  e  sulla
          contabilita' generale dello Stato), come  sostituito  dalla
          legge n. 386/1963, e' il seguente: 
             "Art.  56.  -   Possono   essere   autorizzate,   presso
          l'Istituto incaricato del servizio di tesoreria,  nel  caso
          in  cui  l'adozione  di  altra  forma  di   pagamento   sia
          incompatibile con la necessita' dei  servizi,  aperture  di
          credito a favore di funzionari delegati, per  il  pagamento
          delle  seguenti  spese,  sia  in  conto  della   competenza
          dell'esercizio che in conto residui: 
              1) spese da farsi in economia; 
              2)  spese  fisse  ed  indennita',  quando   non   siano
          prestabilite in somma certa, nonche' indennita' di missione
          e di trasferimento e compensi per lavoro straordinario  per
          il  personale  che  presta  servizio  presso   gli   uffici
          periferici; 
              3) retribuzioni al personale dell'Amministrazione delle
          poste, dei telegrafi e dei telefoni; 
              4) spese da farsi in occorrenze straordinarie,  per  le
          quali sia indispensabile il pagamento immediato; 
              5) spese di qualsiasi  natura  per  le  quali  leggi  e
          regolamenti consentano il pagamento a mezzo  di  funzionari
          delegati; 
              6) spese  di  riscossione  delle  entrate  indicate  in
          apposito elenco per  capitoli,  da  unirsi  alla  legge  di
          approvazione dello stato  di  previsione  della  spesa  del
          Ministero del tesoro; 
              7)  assegni  fissi  e   indennita'   degli   ufficiali,
          sottufficiali ed uomini di truppa,  spese  di  mantenimento
          della truppa e dei quadrupedi e per servizi  di  rimonta  e
          acquisto dei Corpi, istituti e stabilimenti  dell'Esercito,
          della Marina e dell'Aeronautica; 
              8) paghe ed assegni ai Corpi  organizzati  militarmente
          al servizio dello Stato; 
              9) somme da pagarsi all'estero e per  fornire  i  fondi
          alle legazioni, consolati e  missioni  all'estero,  nonche'
          alle navi viaggianti fuori dello Stato; 
              10) pagamenti in conto,  dipendenti  da  contratti  con
          associazioni cooperative di produzione e lavoro o  consorzi
          di cooperative, ovvero da altri contratti  di  forniture  e
          lavori per i  quali  l'Amministrazione  giudichi  opportuna
          tale forma di pagamento; 
              11)  pagamenti  relativi  alla  devoluzione   ed   alla
          restituzione di tributi, nonche' alla restituzione di somme
          indebitamente percette. 
             Per le spese indicate dai precedenti numeri da 1 a 5  le
          aperture di credito  per  ciascun  capitolo  di  spesa  non
          possono superare, singolarmente,  il  limite  di  lire  480
          milioni, salvo maggiori  limiti  stabiliti  da  particolari
          disposizioni di legge o di regolamento. 
             Per le spese di cui al n. 10) devono farsi  aperture  di
          credito distintamente per ogni  contratto  di  fornitura  o
          lavoro".