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LEGGE 1 agosto 1988, n. 340

Somme da corrispondere alle regioni e ad altri enti in dipendenza dei tributi soppressi nonchè per l'acquisizione allo Stato del gettito Ilor. Contributi straordinari alle camere di commercio.

note: Entrata in vigore della legge: 27-8-1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/10/2001)
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Testo in vigore dal:  27-8-1988
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il periodo di finanziamento transitorio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 17, è prorogato al 31 dicembre 1990 nei confronti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo e della regione Trentino-Alto Adige, nonché delle province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Il termine di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, per la corresponsione, da parte di regioni, province e comuni, di contributi ad enti, con riferimento a tributi soppressi, è prorogato al 31 dicembre 1990.
Per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, l'ammontare dell'erogazione è pari a quella spettante per l'anno precedente, maggiorata progressivamente del 4 per cento annuo.
3. Il termine di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, relativo alla facoltà per gli enti interessati di rilasciare delegazioni di pagamento anche sulle somme sostitutive dovute dalle intendenze di finanza ai sensi del titolo I dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, è prorogato al 31 dicembre 1990.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il D.P.R. n. 638/1972 reca: "Disposizioni per l'attribuzione di somme agli enti indicati nell'art. 14 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, in sostituzione di tributi, contributi e compartecipazioni e norme per la delegabilità delle entrate".
- Il testo dell'art. 14 del predetto D.P.R. n. 638/1972 è il seguente:
"Art. 14 (Erogazione provvisoria di somme). - Dal 1› gennaio 1973 i contributi che le regioni, le province e i comuni sono tenuti per legge a corrispondere ad enti con riferimento a tributi soppressi, sono sostituiti, fino al 31 dicembre 1977, da una erogazione annua pari alla media dei contributi stessi corrisposti nel biennio 1971-1972 aumentata annualmente del 5 per cento a decorrere dal 1975".
- Il testo dell'art. 16 del medesimo D.P.R. n. 638/1972 è il seguente:
"Art. 16 (Delegazioni nel periodo transitorio). - Fino al 31 dicembre 1977 gli enti di cui al precedente articolo possono rilasciare delegazioni di pagamento anche sulle somme che le intendenze di finanza sono tenute a corrispondere agli enti stessi ai sensi del titolo I del presente decreto, nella quota che risulterà disponibile, tenuto conto di quanto disposto al successivo art. 17".