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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 gennaio 1976, n. 17

Disposizioni integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638.

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Testo in vigore dal:  22-2-1976

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;
Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modifiche, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;
Ritenuta la necessità di emanare, ai sensi dell'art. 17, secondo comma, della citata legge 9 ottobre 1971, numero 825, norme integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, concernente disposizioni per l'attribuzione di somme ad enti indicati nell'art. 14 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, in sostituzione di tributi, contributi e compartecipazioni e norme per la delegabilità delle entrate;
Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma del richiamato art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'interno, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta:

Art. 1


Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, concernente disposizioni per l'attribuzione di somme ad enti indicati nell'art. 14 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, in sostituzione di tributi, contributi e compartecipazioni e norme per la delegabilità delle entrate, sono apportate le seguenti integrazioni e correzioni:
Dopo l'art. 7 è aggiunto il seguente:
"Art. 7-bis. - Le somme spettanti ai sensi dei precedenti articoli 2, ultimo comma, 3, 4, ultimo comma, 5, 6 e 7 comprendono anche le sopratasse per omessa o ritardata denunzia, gli interessi di mora e le maggiorazioni per ritardata iscrizione a ruolo o per prolungata rateazione".
L'art. 16 è sostituito dal seguente:
"Fino al 31 dicembre 1977 gli enti di cui al precedente articolo possono rilasciare delegazioni di pagamento sull'intero ammontare delle somme che le intendenze di finanza sono tenute a corrispondere agli enti stessi ai sensi del titolo I del presente decreto, nella quota che risulterà disponibile, tenuto conto di quanto disposto al successivo art. 17".