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LEGGE 7 giugno 1988, n. 213

Norme per la durata del servizio del personale ispettivo, direttivo e docente presso le istituzioni scolastiche italiane all'estero.

note: Entrata in vigore della legge: 5/7/1988
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Testo in vigore dal:  5-7-1988
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il personale ispettivo, direttivo e docente destinato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, presso le istituzioni scolastiche italiane all'estero, anteriormente all'entrata in vigore della legge 25 agosto 1982, n. 604, ivi compreso quello previsto dall'articolo 7 della legge 3 marzo 1971, n. 153, è mantenuto in servizio all'estero, in deroga a quanto disposto dall'articolo 7, terzo comma, lettera a), della citata legge n. 604 del 1982, anche se in servizio all'estero con comando temporaneo ai sensi dell'articolo 19 del regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740, per un ulteriore settennio a far data dalla scadenza del primo settennio.
2. La norma di cui al precedente comma si applica anche al personale ispettivo, direttivo e docente destinato all'estero in base alle procedure previste dall'articolo 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 215 del 1967, anche se tale personale abbia iniziato il servizio all'estero nelle istituzioni suindicate in data successiva all'entrata in vigore della citata legge n. 604 del 1982.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 giugno 1988

COSSIGA

DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1, comma 1:
- La legge n. 215/1967 concerne il personale in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero.
- La legge n. 604/1982 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 25 agosto 1983 ed è entrata in vigore il 9 settembre successivo.
- Il personale previsto dall'art. 7 della legge n. 153/1971 (Iniziative scolastiche, di assistenza scolastica e di formazione e perfezionamento professionali da attuare all'estero a favore dei lavoratori italiani e loro congiunti) è il seguente:
un'aliquota dei presidi e professori di scuole secondarie di primo e secondo grado, degli ispettori scolastici, dei direttori didattici, degli insegnanti elementari e delle insegnanti di scuola materna dei ruoli del Ministero della pubblica istruzione, messi a disposizione del Ministero degli affari esteri nei limiti e secondo le modalità previste dal testo unico 12 febbraio 1940, n. 740, dalla legge 6 ottobre 1962, n. 1546, e dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, di attuazione della legge 13 luglio 1965, n. 891.
Al personale suddetto si applicano le stesse norme sullo stato giuridico ed economico vigenti per il personale di ruolo assegnato dal Ministero degli affari esteri alle istituzioni scolastiche e culturali all'estero in base ai provvedimenti legislativi sopracitati.
- La lettera a) del terzo comma dell'art. 7 della citata legge n. 604/1982 dispone che il personale che si trova nel primo settennio di servizio all'estero può esservi mantenuto per un ulteriore periodo di 4 anni dopo il compimento del settennio stesso.
- L'art. 19 del R.D. n. 740/1940 (testo unico delle norme legislative sulle scuole italiane all'estero) così recita:
"Art. 19. - Ai posti che non si siano potuti conferire a termine dell'art. 14 del presente testo unico si provvede mediante assunzione di personale provvisorio o supplente ovvero mediante comando, per un periodo non superiore a un anno scolastico, del personale di ruolo dipendente dal Ministero della pubblica istruzione. Durante il detto periodo il personale così comandato conserva il diritto alla sede che occupava nel regno.
L'onere della relativa spesa è assunto dal Ministero degli affari esteri.
La scelta del personale provvisorio o supplente da assumersi sul luogo dovrà cadere su chi abbia un titolo di studio idoneo a impartire l'insegnamento e, possibilmente, il requisito della cittadinanza italiana".
Nota all'art. 1, comma 2:
Il testo dell'art. 1 del D.P.R. n. 215/1967 è il seguente:
"Art. 1 (Destinazione all'estero). - Il personale ispettivo, direttivo ed insegnante dei ruoli del Ministero della pubblica istruzione, i professori universitari ed i funzionari dei ruoli dello Stato, salvo quando si tratti di funzionari dello stesso Ministero degli affari esteri, sono destinati all'estero, per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 7, 14 e 15 del testo unico 12 febbraio 1940, n. 740, con decreto del Ministro per gli affari esteri previo nulla osta del Ministero della pubblica istruzione o del Ministero da cui dipendono. La destinazione è disposta previo accertamento del possesso di idonei requisiti ed attitudini nonché in base ai titoli posseduti e ad un colloquio.
L'accertamento di cui al precedente comma è compiuto, in relazione all'incarico da conferire, da una commissione presieduta dal direttore generale delle relazioni culturali del Ministero degli affari esteri o, in sua assenza, dal vice direttore generale o da altro funzionario della carriera diplomatica, in servizio o a riposo, di grado non inferiore a ministro plenipotenziario di 2a classe, nominato dal Ministro degli affari esteri su proposta del direttore generale delle relazioni culturali, e composta di tre rappresentanti del Ministero stesso e di tre rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione, designati di volta in volta, dai rispettivi Ministri. La commissione medesima accerta anche i requisiti di idoneità del personale da comandare ai sensi dell'art. 19 del succitato testo unico.
Il personale di cui al presente articolo non può essere destinato all'estero se non ha superato il periodo di straordinariato o di prova nel ruolo di appartenenza".