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LEGGE 3 marzo 1971, n. 153

Iniziative scolastiche, di assistenza scolastica e di formazione e perfezionamento professionali da attuare all'estero a favore dei lavoratori italiani e loro congiunti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/06/1980)
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Testo in vigore dal:  4-5-1971

Art. 7


Per l'attuazione dei fini previsti dalla presente legge si provvede mediante l'impiego di un'aliquota dei presidi e professori di scuole secondarie di primo e secondo grado, degli ispettori scolastici, dei direttori didattici, degli insegnanti elementari e delle insegnanti di scuola materna dei ruoli del Ministero della pubblica istruzione, messi a disposizione del Ministero degli affari esteri nei limiti e secondo le modalità previste dal testo unico 12 febbraio 1940, n. 740, dalla legge 6 ottobre 1962, n. 1546, e dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, di attuazione della legge 13 luglio 1965, n. 891.
Al personale suddetto si applicano le stesse norme sullo stato giuridico ed economico vigenti per il personale di ruolo assegnato dal Ministero degli affari esteri alle istituzioni scolastiche e culturali all'estero in base ai provvedimenti legislativi sopracitati.