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LEGGE 19 novembre 1987, n. 476

Nuova disciplina del sostegno alle attività di promozione sociale e contributi alle associazioni combattentistiche.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/09/2018)
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Testo in vigore dal:  5-1-1999
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Art. 4

Fondo globale
1. È istituito il "Fondo globale per i contributi ad enti e associazioni di promozione sociale", iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. Per gli anni 1986 e 1987, l'ammontare del fondo è fissato in lire 5.000 milioni.
(( PERIODO ABROGATO DALLA LEGGE 15 DICEMBRE 1998, n.438 ))
3.
(( COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 15 DICEMBRE 1998, n.438 ))
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((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
La Legge 15 dicembre 1998, n.438 ha disposto (con l'art. 5 comma 3) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, gli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 della legge 19 dicembre 1987, n. 476, sono abrogati."