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LEGGE 19 novembre 1987, n. 476

Nuova disciplina del sostegno alle attività di promozione sociale e contributi alle associazioni combattentistiche.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/09/2018)
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Testo in vigore dal: 11-9-2018
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
                              Finalita' 
 
  1. Al fine di incoraggiare e sostenere  attivita'  di  ricerca,  di
informazione e di divulgazione culturale e di  integrazione  sociale,
nonche' per la promozione sociale e per la tutela degli associati, lo
Stato concede contributi: 
    a) alle persone giuridiche privatizzate  ai  sensi  dell'articolo
115 del decreto del Presidente della Repubblica 24  luglio  1977,  n.
616,    come    successivamente    modificato,     escluse     quelle
combattentistiche  e  patriottiche  previste  dal  titolo  II   della
presente legge; 
    b) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 3  LUGLIO  2017,  N.  117,  COME
MODIFICATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2018, N. 105)). 
  2. ((COMMA  ABROGATO  DAL  D.LGS.  3  LUGLIO  2017,  N.  117,  COME
MODIFICATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2018, N. 105)). 
  3. Gli  enti  e  le  associazioni  italiane  che  usufruiscono  dei
contributi di cui al presente titolo sono tenuti ad  utilizzarli  per
fini di promozione e di integrazione sociale, con  esclusione  quindi
di qualsiasi altra  prestazione  di  competenza  delle  regioni,  dei
comuni singoli o associati e del Servizio sanitario nazionale.