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LEGGE 7 febbraio 1987, n. 36

Disciplina delle esequie di Stato.

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Testo in vigore dal:  10-3-1987
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Sono a carico dello Stato le spese per i funerali del Presidente della Repubblica, del Presidente del Senato, del Presidente della Camera dei deputati, del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Presidente della Corte costituzionale, sia che il decesso avvenga durante la permanenza in carica, sia che avvenga dopo la cessazione della stessa.
2. La disposizione di cui al precedente comma 1 si applica anche ai funerali dei Ministri deceduti durante la permanenza in carica.
3. L'erogazione della relativa spesa avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.