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LEGGE 7 febbraio 1987, n. 36

Disciplina delle esequie di Stato.

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Testo in vigore dal: 10-3-1987
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  1. Sono a carico dello Stato le spese per i funerali del Presidente
della  Repubblica,  del  Presidente  del Senato, del Presidente della
Camera  dei deputati, del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Presidente  della  Corte  costituzionale,  sia che il decesso avvenga
durante  la  permanenza in carica, sia che avvenga dopo la cessazione
della stessa.
  2. La disposizione di cui al precedente comma 1 si applica anche ai
funerali dei Ministri deceduti durante la permanenza in carica.
  3.  L'erogazione  della  relativa  spesa  avviene  con  decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri.