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LEGGE 16 febbraio 1987, n. 44

Utilizzo del Fondo contributi istituito presso il Mediocredito centrale ai sensi dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295.

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Testo in vigore dal:  12-3-1987
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Le disponibilità attribuite al Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, costituito presso il Mediocredito centrale per la corresponsione di contributi sugli interessi, possono essere utilizzate per le operazioni previste dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265, ivi incluse quelle a valere sulla legge 28 novembre 1965, n. 1329, con i limiti e le modalità che saranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, sentito lo stesso Mediocredito centrale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 febbraio 1987

COSSIGA

CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri

GORIA, Ministro del tesoro

Visto, il Guardasigilli: ROGNONI

NOTE

Nota al titolo:
L'art. 3 della legge n. 295/1973, concernente aumento del fondo di dotazione del Mediocredito centrale, sostituisce il secondo comma dell'art. 37 del D.L. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034 (Provvedimenti straordinari per la ripresa economica), con i seguenti commi:
"È istituito presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) un fondo per la concessione, in sostituzione o a completamento delle operazioni indicate alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del secondo comma dell'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265, o anche abbinati con le operazioni stesse, di contributi nel pagamento degli interessi sui finanziamenti che gli istituti ed aziende ammessi ad operare con il Mediocredito centrale concedono senza o con parziale ricorso al Mediocredito stesso.
A partire dall'anno 1971 è attribuito allo Stato il dividendo sui suoi apporti al fondo di dotazione del Mediocredito centrale. Gli otto decimi del relativo ammontare sono destinati al fondo di cui al precedente comma. I residui due decimi del dividendo saranno utilizzati per incrementare la riserva straordinaria dell'Istituto, nonché per iniziative per studi e ricerche attinenti alle finalità istituzionali del Mediocredito centrale.
I limiti e le modalità: per la concessione del contributo nel pagamento degli interessi verranno indicati annualmente nel piano generale di utilizzo delle disponibilità finanziarie di cui al sesto comma dell'art. 24 della legge 28 febbraio 1967, n. 131".


Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 3 della legge n. 295/1973 si veda la nota precedente.
- Si riporta qui di seguito il testo dell'art. 2 della legge n. 265/1962 concernente norme modificative ed integrative sull'attività dell'Istituto centrale per il credito a medio termine, con l'avvertenza che il termine "istituto", più volte citato nell'articolo, designa l'istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale):
"Art. 2. - L'Istituto provvede al finanziamento degli istituti e delle aziende autorizzati all'esercizio del credito a medio termine indicati dalla legge 25 luglio 1952, n. 949 (capo V), dalla legge 5 luglio 1961, n. 635, dalla legge 30 luglio 1959, n. 623, dalla legge 1 agosto 1959, n. 703 e dalla legge 16 settembre 1960, n. 1016, al Fine di integrarne le disponibilità finanziarie per operazioni di credito da essi effettuate ai sensi delle menzionate leggi.
L'istituto è autorizzato a compiere le seguenti operazioni con gli istituti e le aziende di cui al comma precedente:
a) riscontrare effetti cambiari relativi ad operazioni di finanziamento a medio termine compiute dagli istituti ed aziende di credito predetti a favore di medie e piccole imprese;
b) effettuare finanziamenti contro cessione in garanzia, totale o parziale, di crediti concessi come alla lettera a) in forme non comportanti il rilascio di effetti cambiari;
c) assumere, da solo od in consorzio, titoli obbligazionari e buoni pluriennali, emessi anche in serie speciali dai suddetti istituti ed aziende di credito in corrispondenza delle operazioni di finanziamento a medio termine a medie e piccole imprese con facoltà di successive alienazioni;
d) riscontrare effetti relativi a crediti a medio termine nascenti da esportazioni di merci e servizi, dalla esecuzione di lavori all'estero e da studi e progettazioni;
e) concedere anticipazioni contro costituzione in pegno, ai sensi dell'articolo 23 della legge cambiaria; degli effetti di cui alla precedente lettera d);
f) concedere anticipazioni e riporti sui titoli di cui agli articoli 20 e 21 della legge 5 luglio 1961, n. 635.
In sostituzione od a completamento delle operazioni indicate alle lettere a), b), e), d), e) ed f) del comma precedente, od anche abbinati con le stesse, l'Istituto corrisponde, nei limiti annualmente stabiliti dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, contributi a titolo definitivo, aventi a tutti gli effetti il carattere di spesa a carico dell'Istituto medesimo, sui finanziamenti che gli istituti ed aziende indicati al primo comma del presente articolo concedono senza o con parziale ricorso al Mediocredito centrale ed in conformità alle leggi indicate dal medesimo primo comma".
- La legge n. 1329/1965 reca: "Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili".