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LEGGE 5 luglio 1961, n. 635

Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti, alle esportazioni di merci e servizi, alla esecuzione di lavori all'estero, nonchè all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/1964)
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Testo in vigore dal:  12-8-1961

Art. 20


Le imprese italiane possono essere autorizzate dal Ministero del commercio con l'estero, e nei casi di cui alle lettere b) e c) del presente articolo di concerto con il Ministero del tesoro, a ricevere in pagamento di esportazioni di merci e servizi, nonché di lavori eseguiti all'estero:
a) titoli obbligazionari in lire italiane o in valuta estera emessi dallo Stato importatore o da enti o imprese pubblici del Paese importatore oppure da privati del Paese stesso purché coperti, da garanzia statale o di altro ente pubblico autorizzato a garantirne il pagamento o da altra idonea garanzia; i titoli stessi possono essere ceduti ad istituti od aziende di credito di cui all'articolo 10 della legge 25 luglio 1952, n. 949, che si impegnino ad assumerli a fermo o a concedere finanziamenti sugli stessi; possono altresì essere ceduti a terzi, previa autorizzazione del Ministero del commercio con l'estero e, quando la cessione sia fatta alle aziende di credito ordinarie, secondo le modalità stabilite dalla Banca d'Italia;
b) titoli in lire italiane od in valuta estera emessi dagli istituti od aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, rappresentativi della proprietà di speciali gruppi di valori o titoli pubblici o privati emessi dallo Stato importatore o da enti od imprese pubblici o privati del Paese importatore con garanzie analoghe a quelle disposte alla lettera a) in relazione alle esportazioni di merci e servizi e alla esecuzione di lavori all'estero sopraindicate, od ai finanziamenti di cui alla successiva lettera c);
c) titoli obbligazionari in lire italiane o in valuta estera di speciali serie, emessi, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2410 del Codice civile, dagli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, a fronte di finanziamenti dagli stessi concessi allo Stato importatore o ad enti od imprese pubblici o privati del Paese stesso, con garanzie analoghe a quelle disposte alla lettera a), all'esclusivo scopo di permettere l'acquisto presso ditte italiane, da parte di detti enti od imprese o di aziende - dello stesso Paese, delle menzionate forniture di beni, servizi e lavori.
La durata dei titoli di cui alle precedenti lettere a), b) e c) non potrà superare i dieci anni: tale limite potrà tuttavia essere superato qualora il Ministero del commercio con l'estero, di concerto con il Ministero del tesoro, sentito il Ministero degli affari esteri, riconosca espressamente che l'operazione autorizzata riveste, direttamente o indirettamente, particolare interesse.
Vigono anche per le operazioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c) le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 13.