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LEGGE 17 febbraio 1986, n. 56

Modifica dell'articolo 3 della legge 21 febbraio 1963, n. 491, concernente la subconcessione ad enti pubblici di ricerca di alcuni terreni assegnati all'Università di Pisa.

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Testo in vigore dal:  21-3-1986
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 21 febbraio 1963, n. 491, come modificato dall'articolo 2 della legge 16 maggio 1977, n. 230, è sostituito dal seguente:
"I beni predetti non possono essere in nessun caso subconcessi, con la sola eccezione dei terreni situati ad est della via Vecchia Livornese e soltanto per attività scientifiche del Consiglio nazionale delle ricerche e di altri enti pubblici di ricerca per attività di interesse generale conformi ai programmi di didattica e di ricerca dell'Università di Pisa".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 febbraio 1986

COSSIGA

CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Nota all'articolo unico:

Il testo vigente dell'art. 3 della legge n. 491/1963 (Assegnazione in uso di immobili del patrimonio dello Stato e vendita delle relative scorte all'Università degli studi di Pisa) già modificato dall'art. 2 della legge n. 230/1977, come ulteriormente modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
"Art. 3. - I beni di cui alla lettera a) del precedente art. 1 sono destinati esclusivamente per scopi di carattere didattico e di ricerca perseguiti dall'Università degli studi di Pisa nel campo delle attività agrarie con la sola eccezione dei terreni situati ad est della via Vecchia Livornese, indicati nella planimetria allegata alla presente legge, che possono essere utilizzati per insediamenti anche di altre attività didattiche, scientifiche e di ricerca, nei settori delle scienze fisiche e naturali.
I beni predetti non possono essere in nessun caso subconcessi, con la sola eccezione dei terreni situati ad est della via Vecchia Livornese e soltanto per attività scientifiche del Consiglio nazionale delle ricerche e di altri enti pubblici di ricerca per attività di interesse generale conformi ai programmi di didattica e di ricerca dell'Università di Pisa.
L'Università ha l'obbligo di eseguire, con diritto soltanto al rimborso delle spese vive, tutte le colture a carattere sperimentale che potranno essere richieste dalle Amministrazioni dello Stato".