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LEGGE 21 febbraio 1963, n. 491

Assegnazione in uso di immobili del patrimonio dello Stato e vendita delle relative scorte all'Università degli studi di Pisa.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/03/1986)
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Testo in vigore dal:  21-3-1986
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Art. 3


I beni di cui alla lettera a) del precedente articolo 1 sono destinati esclusivamente per scopi di carattere didattico e di ricerca perseguiti dalla Università degli studi di Pisa nel campo delle attività agrarie con la sola eccezione dei terreni situati ad est della via Vecchia Livornese, indicati nella planimetria allegata alla presente legge, che possono essere utilizzati per insediamenti anche di altre attività didattiche, scientifiche e di ricerca, nei settori delle scienze fisiche e naturali.
((I beni predetti non possono essere in nessun caso subconcessi, con la sola eccezione dei terreni situati ad est della via Vecchia Livornese e soltanto per attività scientifiche del Consiglio nazionale delle ricerche e di altri enti pubblici di ricerca per attività di interesse generale conformi ai programmi di didattica e di ricerca dell'Università di Pisa))
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L'Università ha l'obbligo di eseguire, con diritto soltanto al rimborso delle spese vive, tutte le colture a carattere sperimentale che potranno essere richieste dalle Amministrazioni dello Stato.