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LEGGE 10 febbraio 1986, n. 33

Norme per il funzionamento della corte d'appello di Salerno.

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Testo in vigore dal:  22-2-1986
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Sono istituiti i posti di presidente della corte d'appello di Salerno e di procuratore generale della Repubblica presso la corte medesima. È soppresso conseguentemente il posto di presidente della sezione distaccata della corte d'appello di Napoli in precedenza in funzione a Salerno.
Entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge, si provvederà, con decreto del Presidente della Repubblica, alle variazioni della tabella B allegata alla legge 22 dicembre 1973, n. 884, e successive modificazioni, e della tabella B annessa al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1966. n. 1185, e successive modificazioni.
Note all'art. 1:

- La tabella B annessa alla legge n. 884/1983 sostituisce la tabella allegata alla legge 17 marzo 1969, n. 84, relativa al ruolo organico della Magistratura.
- La tabella B annessa al D.P.R. n. 1185/1966 riporta la pianta organica dei magistrati giudicanti e del pubblico ministero addetti alle corti d'appello.