stai visualizzando l'atto

LEGGE 10 febbraio 1986, n. 33

Norme per il funzionamento della corte d'appello di Salerno.

nascondi
Testo in vigore dal: 22-2-1986
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Sono  istituiti  i  posti  di  presidente  della corte d'appello di
Salerno  e  di  procuratore generale della Repubblica presso la corte
medesima.  E' soppresso conseguentemente il posto di presidente della
sezione  distaccata  della corte d'appello di Napoli in precedenza in
funzione a Salerno.
  Entro  sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della  presente  legge,  si  provvedera',  con decreto del Presidente
della Repubblica, alle variazioni della tabella B allegata alla legge
22 dicembre 1973, n. 884, e successive modificazioni, e della tabella
B  annessa  al  decreto  del  Presidente della Repubblica 31 dicembre
1966. n. 1185, e successive modificazioni.
          Note all'art. 1:

            - La tabella B annessa alla legge n. 884/1983 sostituisce
          la  tabella  allegata  alla  legge  17  marzo  1969, n. 84,
          relativa al ruolo organico della Magistratura.
              -  La  tabella B annessa al D.P.R. n. 1185/1966 riporta
          la pianta organica dei magistrati giudicanti e del pubblico
          ministero addetti alle corti d'appello.