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LEGGE 28 ottobre 1986, n. 730

Disposizioni in materia di calamità naturali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/05/1997)
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Testo in vigore dal:  28-3-1987
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Art. 10

1. Le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo dell'articolo 2 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, sono estese agli alloggi prefabbricati ed alle roulottes acquistate
(( con le disponibilità del fondo per la protezione civile per le esigenze derivate dal terremoto del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania ))
.
((
1-bis. La proprietà dei prefabbricati e delle roulottes, già acquistati dal Ministero dell'interno e destinati al soccorso delle popolazioni colpite da calamità, viene trasferita alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Tali beni vengono gestiti secondo la disciplina del quinto comma dell'articolo 2 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187
))
2. I beni di cui al comma 1, nonché quelli di cui al terzo comma dell'articolo 2 del decreto-legge n. 57 ivi citato restano a disposizione del Ministro per il coordinamento della protezione civile, che può utilizzarli anche per fini di pubblica utilità non necessariamente connessi alle emergenze.
3. Le spese relative al Centro polifunzionale della protezione civile nonché quelle per il funzionamento dei centri nei quali sono conservati i beni mobili acquistati dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, valutate in lire 15 miliardi annui per ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988, sono poste a carico del fondo per la protezione civile.
4.
(( Per assicurare il collegamento con i comitati regionali della protezione civile, che continuano ad esercitare esclusivamente le attribuzioni previste dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66, ed il funzionamento degli uffici di protezione civile delle prefetture cui sono assegnati ))
gli ufficiali di cui al decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 857, convertito dalla legge 17 febbraio 1985, n. 18, il Ministro per il coordinamento della protezione civile è autorizzato, in deroga alle vigenti disposizioni, ad avvalersi di personale ausiliario, d'ordine e di concetto, nel numero di centosessanta unità, da convenzionare a tempo determinato. Il relativo onere, valutato in lire 2.500 milioni, è a carico del fondo per la protezione civile.
5. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile è autorizzato a dotare
(( i comitati regionali della protezione civile e le prefetture ))
dei necessari mezzi per il migliore svolgimento delle attività di protezione civile, avvalendosi, d'intesa col Ministro della difesa, anche di ufficiali e sottufficiali delle Forze armate collocati in ausiliaria. Il relativo onere, valutato in 2 miliardi di lire annue per il triennio 1986-1988, è posto a carico del fondo per la protezione civile.
6. Gli automezzi comunque acquisiti dal Commissario per le zone terremotate della Basilicata e della Campania, nonché quelli acquistati dal Ministero dell'interno con i fondi gestiti dallo stesso Commissario ed immatricolati con targa V.F. sono assegnati, rispettivamente, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'interno, per essere destinati a fini di, protezione civile.
7. Con decreto da emanarsi dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto con il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si procede all'individuazione degli automezzi di cui al comma 6.
8. I materiali tecnici e le attrezzature acquistati con i fondi gestiti dal Commissario di cui al comma 5 e dati in uso o comunque detenuti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco diventano parte delle dotazioni ordinarie del Corpo stesso.
9. L'articolo 748 del codice della navigazione si applica anche agli aeromobili della protezione civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
10. Alle donazioni di beni mobili e di beni mobili registrati effettuate in favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si applica la procedura di cui all'articolo 783 del codice civile.
11. In deroga alle vigenti disposizioni, l'accettazione delle donazioni di cui al comma 10 avviene con decreto del Ministro dell'interno.
12. La disposizione di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, si applica anche al personale operaio del Ministero dell'interno in servizio presso la Direzione generale della protezione civile e presso le prefetture.