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LEGGE 28 ottobre 1986, n. 730

Disposizioni in materia di calamità naturali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/05/1997)
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Testo in vigore dal: 20-7-1997
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    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
  la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  1. Il Ministro per il  coordinamento  della  protezione  civile  e'
autorizzato a disporre con onere posto a  carico  del  fondo  per  la
protezione civile: 
    a) un contributo speciale di 2.500  milioni  di  lire  in  favore
della regione Friuli-Venezia Giulia per gli interventi a favore delle
aziende   operanti   nel   settore   della    pesca    marittima    e
dell'acquacoltura in acque marine,  salmastre  e  lagunari  che,  per
effetto dell'eccezionale mareggiata del  24  settembre  1984  che  ha
colpito le coste dell'alto Adriatico, hanno perduto tutto o parte del
seme, del novellame o del prodotto finito o hanno avuto  distrutti  o
danneggiati  beni   materiali,   macchinari,   mezzi,   impianti   ed
attrezzature, a parziale copertura  dei  danni  accertati  e  per  il
ripristino dell'efficienza produttiva, nei modi e con i  criteri  che
verranno stabiliti con legge regionale; 
    b) un  contributo  speciale  di  lire  2.000  milioni  in  favore
dell'amministrazione provinciale di Massa Carrara, per il  ripristino
dei ponti sul torrente Bettinia e sul torrente Verdesina e del  ponte
della Santissima Annunziata sul fiume  Magra,  tutti  nel  comune  di
Pontremoli, distrutti o gravemente danneggiati dall'alluvione  del  9
novembre 1982; 
    c) un contributo speciale di  lire  500  milioni  in  favore  del
comune  di  Caluso  in  provincia  di  Torino  per  fronteggiare   la
situazione di emergenza idrica; 
    d) un contributo speciale di lire 20 miliardi nell'anno 1986,  di
lire 15 miliardi nell'anno 1987 e di lire 5 miliardi  nell'anno  1988
in favore della regione Campania  per  gli  interventi  di  emergenza
relativi alle opere pubbliche danneggiate  e  ai  danni  nel  settore
dell'agricoltura a seguito delle avversita' atmosferiche del novembre
1985 e per le opere di consolidamento del territorio  della  penisola
sorrentina interessato dal movimento  franoso  in  atto,  nonche'  un
contributo speciale  di  lire  5  miliardi  a  favore  della  regione
Basilicata per gli interventi relativi ai movimenti franosi in atto; 
    e) un contributo speciale di lire 3.500 milioni in  favore  della
regione  Emilia-Romagna  per  gli  interventi  di  riattazione  degli
edifici pubblici e privati danneggiati dal terremoto dell'agosto 1985
nei comuni di Bardi, Bore, Varsi, Compiano e Bedonia in provincia  di
Parma; 
    f) un contributo speciale di lire  6  miliardi  in  favore  della
amministrazione provinciale di Salerno per il recupero  del  castello
di Arechi e per la sua conseguente utilizzazione a fini scientifici e
culturali; 
    g) un contributo speciale di lire 30 miliardi in ragione di  lire
5 miliardi per l'anno 1986, 10 miliardi per ciascuno degli anni  1987
e 1988 e 5 miliardi per l'anno 1989, in favore del comune di  Isernia
per l'esecuzione di interventi di consolidamento del suolo e di opere
urgenti da realizzare nel centro storico della citta' (( e interventi
di riparazione e  /  o  ricostruzione  relativi  a  progetti  edilizi
unitari e singoli su edifici danneggiati dal sisma del 7 e 11  maggio
1984, siti nel centro storico e nelle strade che  lo  delimitano,  al
fine di eliminare il pericolo esistente per  la  pubblica  e  privata
incolumita'  adottando  le  disposizioni  di  cui  all'ordinanza  del
Ministro per il coordinamento della  protezione  civile  17  febbraio
1987, n. 905 )). 
    h) un contributo speciale di lire  4  miliardi  in  favore  della
regione Calabria per gli interventi di emergenza relativi a calamita'
verificatesi negli anni 1983 e 1985 nei comuni di Santa Caterina allo
Jonio, Cardinale e Botricello; 
    i) un contributo speciale di lire 10 miliardi per ciascuno degli 
anni 1987 e 1988 alla regione Marche per il completamento degli 
    interventi di cui all'articolo 2 della legge 28 febbraio 1986, n.
    46; 
l) un contributo speciale di lire 8.500 milioni in favore del 
comune di Venezia e di lire 3.500 milioni in  favore  del  comune  di
Chioggia per  interventi  per  edifici  civili  e  per  le  attivita'
produttive danneggiate dalle calamita' naturali; 
    m) un contributo speciale di lire 3.500 milioni  per  il  1986  e
lire 10.000 milioni per il 1987 alla regione Veneto per il ripristino
delle  opere  pubbliche  interessanti  i  territori  dei  comuni  del
comprensorio di cui all'articolo 2, secondo  comma,  della  legge  16
aprile 1973, n. 171, nonche' dei comuni di Campolongo Maggiore, Cona,
Fiesso d'Artico, Fosso', Mirano, Noale, Pianiga, Salzano, Santa Maria
di Sala, Scorze',  Stra,  Vigonovo,  Preganziol  ricadenti  nell'area
lagunare di  Venezia  e  danneggiati  da  calamita'  naturali,  e  un
contributo di lire 2.000 milioni per il ripristino dei  fondali  alla
bocca di porto del lido di Venezia, da accreditare al  Ministero  dei
lavori pubblici con le modalita' di cui all'articolo 8, comma 2,  del
decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 24 luglio 1984, n. 363; 
    n) un contributo speciale di lire 5 miliardi in favore del comune
di Iglesias per il trasferimento e la ricostruzione  dell'abitato  di
Masua minacciato dalla frana delle formazioni rocciose sovrastanti; 
    o) un contributo speciale di lire 10  miliardi  in  favore  della
regione Umbria per gli interventi  di  consolidamento  dei  territori
interessati dalla frana  della  zona  di  Fontivegge  nel  comune  di
Perugia e dalla frana di Colle Capoluogo nel comune di Montone; (2) 
    p) un contributo speciale di lire 4 miliardi in favore del comune
di Canosa  di:  Puglia  per  le  opere  di  consolidamento  idraulico
forestale del territorio e per gli  interventi  di  ripristino  delle
opere danneggiate dalle calamita' naturali. 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.L. 26 gennaio 1987, n. 8 convertito, con modificazioni, con L.
27 marzo 1987, n. 120 ha disposto che "La norma di  cui  all'articolo
1, comma 1, lettera o), della legge  28  ottobre  1986,  n.  730,  va
integrata nel senso che il  contributo  speciale  ivi  previsto  puo'
essere utilizzato dalla regione Umbria, entro i limiti dell'ammontare
del contributo stesso, anche  per  interventi  di  riattazione  degli
edifici pubblici e privati danneggiati dai movimenti franosi".