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LEGGE 8 luglio 1986, n. 349

Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/01/2018)
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Testo in vigore dal:  30-7-1986

Art. 19

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti iscritti nella rubrica 38 (Ufficio del Ministro per l'ecologia) dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1986 e bilancio pluriennale 1986-1988, che vengono per lo scopo integrati di lire 10 miliardi per l'anno 1986, di lire 15 miliardi per l'anno 1987 e di lire 20 miliardi per l'anno 1988. Al maggiore onere di lire 10 miliardi per l'anno 1986, di lire 15 miliardi per l'anno 1987 e di lire 20 miliardi per l'anno 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello specifico accantonamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 luglio 1986

COSSIGA

CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri

ZANONE, Ministro per l'ecologia

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI