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LEGGE 8 luglio 1986, n. 349

Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/01/2018)
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Testo in vigore dal: 30-7-1986
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  1. E' istituito il Ministero dell'ambiente.
  2.  E'  compito del Ministero assicurare, in un quadro organico, la
promozione,   la   conservazione  ed  il  recupero  delle  condizioni
ambientali  conformi  agli interessi fondamentali della collettivita'
ed   alla   qualita'  della  vita,  nonche'  la  conservazione  e  la
valorizzazione  del  patrimonio  naturale nazionale e la difesa delle
risorse naturali dall'inquinamento.
  3.  Il  Ministero  compie  e promuove studi, indagini e rilevamenti
interessanti  l'ambiente;  adotta,  con i mezzi dell'informazione, le
iniziative  idonee a sensibilizzare l'opinione pubblica alle esigenze
ed ai problemi dell'ambiente, anche attraverso la scuola, di concerto
con il Ministro della pubblica istruzione.
  4.  Il  Ministero  instaura e sviluppa, previo coordinamento con il
Ministero  degli affari esteri e con gli altri Ministeri interessati,
rapporti  di  cooperazione  con  gli organismi internazionali e delle
Comunita' europee.
  5.  Il  Ministero  promuove  e  cura  l'adempimento  di convenzioni
internazionali,   delle   direttive   e  dei  regolamenti  comunitari
concernenti l'ambiente e il patrimonio naturale.
  6.  Il  Ministro presenta al Parlamento ogni due anni una relazione
sullo stato dell'ambiente.