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LEGGE 8 luglio 1986, n. 349

Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/01/2018)
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Testo in vigore dal:  5-3-1987
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Art. 10

1. Ai fini dell'esercizio delle attribuzioni previste dalla presente legge sono istituiti i seguenti servizi del Ministero dell'ambiente:
a) servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale;
b) servizio conservazione della natura;
c) servizio valutazione dell'impatto ambientale, informazione ai cittadini e per la relazione sullo stato dell'ambiente;
d) servizio affari generali e del personale.
((
e) servizio di collaborazione al funzionamento degli organi di cui agli articoli 11 e 12 e per l'organizzazione e il coordinamento dei loro uffici ausiliari
))
2. Le attribuzioni dei servizi e le relative piante organiche sono definite nel regolamento di organizzazione del Ministero. Il regolamento è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente.
3. Ai servizi sono preposti dirigenti generali dello Stato di livello C.