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LEGGE 8 gennaio 1986, n. 6

Proroga del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale ai lavoratori della Compagnia del ramo industriale e della Compagnia carenanti del porto di Genova.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  24-1-1986 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

1. La scadenza del periodo di corresponsione del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori della Compagnia del ramo industriale e della Compagnia carenanti del porto di Genova, di cui all'articolo 6, primo comma, della legge 13 agosto 1984, n. 469, è differita di un anno.
2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 4.500 milioni, si provvede, quanto a lire 2.000 milioni, mediante utilizzazione delle disponibilità del contributo di cui all'ultimo comma dell'articolo 6 della legge 13 agosto 1984, n. 469, e, quanto a lire 2.500 milioni, a carico delle disponibilità finanziarie della gestione di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 gennaio 1986

COSSIGA

CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri

DE MICHELIS, Ministro del lavoro e della previdenza sociale

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Nota al comma 1:
Il testo dell'art. 6, primo comma, della legge 13 agosto 1984, n. 469, recante modifiche al decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1983, n. 230, ed alla legge 17 febbraio 1981, n. 26, concernenti misure per fronteggiare la situazione dei porti, è il seguente:
"Ai lavoratori della compagnia del ramo industriale e della compagnia carenanti del porto di Genova è corrisposto, limitatamente al periodo di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il trattamento massimo straordinario di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni".

Note al comma 2:
- Il testo dell'art. 6, ultimo comma, della legge 13 agosto 1984, n. 469 (per l'argomento della legge v. la nota al comma 1), è il seguente:
"Per l'attuazione del presente articolo è disposto dal Ministro del tesoro a favore dell'istituto nazionale della previdenza sociale, a rimborso delle somme dallo stesso erogate, un contributo nella misura massima di lire 7.000 milioni per l'anno 1984".
- Il testo dell'art. 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 (Legge-quadro in materia di formazione professionale), è il seguente:
"Art. 26 (Finanziamento integrativo dei progetti speciali). - Un terzo delle maggiori entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui al quarto comma dell'articolo precedente è versato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, con periodicità trimestrale, in un conto corrente aperto presso la tesoreria centrale dello Stato, per la successiva acquisizione all'entrata del bilancio statale e contemporanea iscrizione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al fine di integrare il finanziamento dei progetti speciali di cui all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, eseguiti dalle regioni, per ipotesi di rilevante squilibrio locale tra domanda ed offerta di lavoro, nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.
La dotazione di cui al comma precedente è gestita con amministrazione autonoma fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".