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LEGGE 13 agosto 1984, n. 469

Modifiche al decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1983, n. 230, ed alla legge 17 febbraio 1981, n. 26, recanti misure per fronteggiare la situazione dei porti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/12/1986)
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Testo in vigore dal:  17-2-1987
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Art. 6


Ai lavoratori della compagnia del ramo industriale e della compagnia carenanti del porto di Genova è corrisposto, limitatamente al periodo di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il trattamento massimo straordinario di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni. (2)
La concessione del beneficio di cui al precedente comma è disposta con le modalità di cui al precedente articolo 5.
Per l'attuazione del presente articolo è disposto dal Ministro del tesoro a favore dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, a rimborso delle somme dallo stesso erogate, un contributo nella misura massima di lire 7.000 milioni per l'anno 1984.
((3))
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 8 gennaio 1986, n. 6 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che: "La scadenza del periodo di corresponsione del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori della Compagnia del ramo industriale e della Compagnia carenanti del porto di Genova, di cui all'articolo 6, primo comma, della legge 13 agosto 1984, n. 469, è differita di un anno".
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 17 dicembre 1986, n. 873 convertito con L. 13 febbraio 1987, n. 26 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che: "Il trattamento di integrazione salariale per i lavoratori della compagnia del ramo industriale e della compagnia carenanti del porto di Genova, disposto dalla legge 13 agosto 1984 n. 469 è prorogato con la legge 8 gennaio 1986, n. 6, è ulteriormente prorogato al 28 febbraio 1987".