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LEGGE 3 ottobre 1985, n. 526

Modifica del termine previsto dal penultimo comma dell'articolo 15 della legge 12 agosto 1982, n. 531, e disposizioni in materia di viabilità di grande comunicazione.

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Testo in vigore dal:  13-10-1985

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica

hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il termine di cui all'articolo 15, nono comma, della legge 12 agosto 1982, n. 531, è riaperto e prorogato al 31 dicembre 1986.
Il Ministro dei lavori pubblici e il Ministro del tesoro, a stralcio della relazione generale di cui all'articolo 15 predetto, riferiranno al Parlamento entro il 31 ottobre 1985 sulle risultanze dei piani finanziari sottoposti all'esame dell'ANAS e del Ministero del tesoro dalle società concessionarie di cui all'articolo 5 del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 1981, n. 544, e per le quali siano state riscontrate sufficienti coperture dell'indebitamento in essere. Nei confronti delle società predette continua ad applicarsi il disposto dell'articolo 15, sesto comma, della legge 12 agosto 1982, n. 531.
Dal 1 gennaio 1987 il Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane cesserà comunque di intervenire ai sensi del citato articolo 15, sesto comma, nei confronti delle società concessionarie per le quali siano state riscontrate insufficienti coperture dell'indebitamento in essere, salvo che per le inadempienze relative a prestiti garantiti dallo Stato con istituti di credito esteri.
Per il triennio 1985-87, in caso di mancata applicazione, anche parziale, delle tariffe di equilibrio inserite dalle società concessionarie di cui all'articolo 5 del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 1981, n. 544, nei rispettivi piani finanziari, già esaminati favorevolmente dall'ANAS, il Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane, con decreto del Ministro del tesoro su proposta del Ministro dei lavori pubblici, presidente dell'ANAS, è abilitato ad intervenire per il pagamento di rate di mutui rimaste insolute a seguito del minor introito conseguente al ridotto livello tariffario applicato. Gli interventi a tale titolo effettuati dal Fondo, a valere sulle disponibilità esistenti ed in formazione ai sensi dell'articolo 15, sesto comma, della legge 12 agosto 1982, n. 531, integrate, ove necessario, da quelle indicate nel successivo articolo 7, secondo comma, non costituiscono debito delle società interessate da rimborsare allo Stato ai sensi del quarto comma del predetto articolo 15, né costituiscono fiscalmente componenti positive del reddito.
Il Ministro dei lavori pubblici, presidente dell'ANAS, ed il Ministro del tesoro presentano annualmente entro il 31 dicembre al Parlamento una relazione sull'operatività del Fondo, sulle politiche tariffarie e sugli investimenti autostradali.
NOTE

Nota al titolo:
La legge n. 531/1982 concerne il piano decennale per la viabilità di grande comunicazione e misure di riassetto del settore autostradale. Il penultimo comma dell'art. 15 di tale legge stabilisce quanto segue:
"In vista dell'emanazione, della legge di riordino del settore autostradale, il Ministro dei lavori pubblici - Presidente dell'ANAS ed il Ministro del tesoro presenteranno al Parlamento entro il 30 giugno 1983 una relazione sullo stato di attuazione della presente legge e sulla situazione economica e finanziaria del settore autostradale, e, qualora le risultanze dei piani finanziari di cui ai precedenti commi facciano riscontrare per talune società concessionarie tra quelle indicate all'articolo 5 del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 1981, n. 544, insufficienti coperture dell'indebitamento in essere, forniranno proposte che prevedano l'immediato trasferimento delle relative concessioni ad una o più società di gestione a partecipazione pubblica, o, in alternativa, il loro accorpamento con società concessionarie già operanti".


Note agli articoli 1 e 2:
- Il testo dell'art. 5, primo comma, del D.L. n. 414/1981, non modificato dalla legge di conversione n. 544/1981, è il seguente:
"Il fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 382, e successive modificazioni, fermi gli obblighi dei concessionari, è abilitato ad intervenire nel pagamento delle rate dei mutui contratti e delle obbligazioni emesse in valuta estera alla data del 31 dicembre 1979 dalle società autostradali:

Autostrada del Brennero;
Autocamionale della Cisa;
Autostrada dei Fiori;
Autostrade valdostane;
Autostrada ligure-toscana;
Autostrada Torino-Alessandria-Piacenza;
Autostrada Torino-Ivrea-Valle d'Aosta;
Autostrade centro-padane;
Autostrada della Valdastico;
Tangenziale di Napoli;
Società per il traforo autostradale del Frejus,
nonché dai Consorzi Messina-Palermo e Messina-Catania, per la parte non pagata dai concessionari predetti".
- Il testo del sesto comma dell'art. 15 della legge n. 531/1982 è il seguente:
"I maggiori introiti da pedaggio derivanti dall'eventuale eccedenza delle tariffe effettivamente applicate rispetto a quelle previste in convenzione, nonché dai sovraprezzi di cui al comma precedente, devono essere versati sul conto corrente infruttifero denominato conto speciale per il ripianamento degli squilibri economici degli enti autostradali di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 813, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 51, e successive modificazioni e integrazioni, fino alla copertura degli interventi di cui al primo comma, e, successivamente, al Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane secondo modalità the saranno stabilite con apposito decreto del Ministro del tesoro, e saranno dal Fondo stesso impiegati per il pagamento delle rate dei mutui e delle obbligazioni emesse dalle società concessionarie autostradali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 1981, n. 544, e rimaste insolute".