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LEGGE 3 ottobre 1985, n. 526

Modifica del termine previsto dal penultimo comma dell'articolo 15 della legge 12 agosto 1982, n. 531, e disposizioni in materia di viabilità di grande comunicazione.

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Testo in vigore dal: 13-10-1985
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
  hanno approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  termine  di  cui  all'articolo  15,  nono comma, della legge 12
agosto 1982, n. 531, e' riaperto e prorogato al 31 dicembre 1986.
  Il  Ministro  dei  lavori  pubblici  e  il  Ministro  del tesoro, a
stralcio  della  relazione  generale di cui all'articolo 15 predetto,
riferiranno  al  Parlamento entro il 31 ottobre 1985 sulle risultanze
dei  piani  finanziari sottoposti all'esame dell'ANAS e del Ministero
del  tesoro  dalle  societa' concessionarie di cui all'articolo 5 del
decreto-legge  31  luglio  1981,  n.  414,  convertito  in legge, con
modificazioni,  dalla  legge  2  ottobre 1981, n. 544, e per le quali
siano  state  riscontrate sufficienti coperture dell'indebitamento in
essere.  Nei confronti delle societa' predette continua ad applicarsi
il  disposto  dell'articolo  15,  sesto  comma, della legge 12 agosto
1982, n. 531.
  Dal  1 gennaio 1987 il Fondo centrale di garanzia per le autostrade
e le ferrovie metropolitane cessera' comunque di intervenire ai sensi
del  citato  articolo  15,  sesto comma, nei confronti delle societa'
concessionarie  per  le  quali  siano state riscontrate insufficienti
coperture dell'indebitamento in essere, salvo che per le inadempienze
relative  a  prestiti  garantiti  dallo Stato con istituti di credito
esteri.
  Per  il  triennio  1985-87,  in caso di mancata applicazione, anche
parziale,   delle  tariffe  di  equilibrio  inserite  dalle  societa'
concessionarie  di  cui  all'articolo  5  del decreto-legge 31 luglio
1981,  n.  414, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2
ottobre 1981, n. 544, nei rispettivi piani finanziari, gia' esaminati
favorevolmente  dall'ANAS,  il  Fondo  centrale  di  garanzia  per le
autostrade  e le ferrovie metropolitane, con decreto del Ministro del
tesoro  su  proposta  del  Ministro  dei  lavori pubblici, presidente
dell'ANAS,  e'  abilitato  ad intervenire per il pagamento di rate di
mutui  rimaste  insolute  a seguito del minor introito conseguente al
ridotto  livello  tariffario  applicato. Gli interventi a tale titolo
effettuati  dal  Fondo, a valere sulle disponibilita' esistenti ed in
formazione  ai  sensi  dell'articolo  15, sesto comma, della legge 12
agosto  1982,  n.  531, integrate, ove necessario, da quelle indicate
nel  successivo  articolo  7, secondo comma, non costituiscono debito
delle  societa'  interessate  da  rimborsare  allo Stato ai sensi del
quarto  comma del predetto articolo 15, ne' costituiscono fiscalmente
componenti positive del reddito.
  Il  Ministro  dei  lavori  pubblici,  presidente  dell'ANAS,  ed il
Ministro  del  tesoro  presentano annualmente entro il 31 dicembre al
Parlamento una relazione sull'operativita' del Fondo, sulle politiche
tariffarie e sugli investimenti autostradali.
          NOTE

          Nota al titolo:
            La  legge  n. 531/1982 concerne il piano decennale per la
          viabilita'  di  grande  comunicazione e misure di riassetto
          del  settore  autostradale. Il penultimo comma dell'art. 15
          di tale legge stabilisce quanto segue:
            "In  vista  dell'emanazione,  della legge di riordino del
          settore  autostradale,  il  Ministro  dei lavori pubblici -
          Presidente    dell'ANAS   ed   il   Ministro   del   tesoro
          presenteranno  al  Parlamento  entro  il 30 giugno 1983 una
          relazione  sullo stato di attuazione della presente legge e
          sulla   situazione  economica  e  finanziaria  del  settore
          autostradale, e, qualora le risultanze dei piani finanziari
          di  cui ai precedenti commi facciano riscontrare per talune
          societa'  concessionarie tra quelle indicate all'articolo 5
          del  decreto-legge  31  luglio  1981, n. 414, convertito in
          legge,  con  modificazioni,  dalla legge 2 ottobre 1981, n.
          544,  insufficienti coperture dell'indebitamento in essere,
          forniranno proposte che prevedano l'immediato trasferimento
          delle  relative  concessioni  ad  una  o  piu'  societa' di
          gestione  a  partecipazione pubblica, o, in alternativa, il
          loro   accorpamento   con   societa'   concessionarie  gia'
          operanti".


          Note agli articoli 1 e 2:
            -  Il  testo  dell'art.  5,  primo  comma,  del  D.L.  n.
          414/1981,  non  modificato  dalla  legge  di conversione n.
          544/1981, e' il seguente:
            "Il fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le
          ferrovie  metropolitane di cui alla legge 28 marzo 1968, n.
          382,  e  successive  modificazioni,  fermi gli obblighi dei
          concessionari,  e'  abilitato  ad intervenire nel pagamento
          delle  rate dei mutui contratti e delle obbligazioni emesse
          in  valuta  estera  alla  data  del  31 dicembre 1979 dalle
          societa' autostradali:

            Autostrada del Brennero;
            Autocamionale della Cisa;
            Autostrada dei Fiori;
            Autostrade valdostane;
            Autostrada ligure-toscana;
            Autostrada Torino-Alessandria-Piacenza;
            Autostrada Torino-Ivrea-Valle d'Aosta;
            Autostrade centro-padane;
            Autostrada della Valdastico;
            Tangenziale di Napoli;
            Societa' per il traforo autostradale del Frejus,
            nonche'  dai  Consorzi Messina-Palermo e Messina-Catania,
          per la parte non pagata dai concessionari predetti".
            -  Il  testo  del sesto comma dell'art. 15 della legge n.
          531/1982 e' il seguente:
            "I maggiori introiti da pedaggio derivanti dall'eventuale
          eccedenza delle tariffe effettivamente applicate rispetto a
          quelle  previste in convenzione, nonche' dai sovraprezzi di
          cui  al  comma  precedente, devono essere versati sul conto
          corrente  infruttifero  denominato  conto  speciale  per il
          ripianamento   degli   squilibri   economici   degli   enti
          autostradali  di  cui  all'articolo  1 del decreto-legge 23
          dicembre   1978,   n.   813,   convertito   in  legge,  con
          modificazioni,  dalla  legge  19  febbraio  1979,  n. 51, e
          successive   modificazioni   e   integrazioni,   fino  alla
          copertura  degli  interventi  di  cui  al  primo  comma, e,
          successivamente,  al  Fondo  centrale  di  garanzia  per le
          autostrade  e  le  ferrovie metropolitane secondo modalita'
          the saranno stabilite con apposito decreto del Ministro del
          tesoro,  e  saranno  dal  Fondo  stesso  impiegati  per  il
          pagamento  delle rate dei mutui e delle obbligazioni emesse
          dalle   societa'   concessionarie   autostradali   di   cui
          all'articolo  5  del  decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414,
          convertito  in  legge,  con  modificazioni,  dalla  legge 2
          ottobre 1981, n. 544, e rimaste insolute".