stai visualizzando l'atto

LEGGE 17 aprile 1985, n. 141

Perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei pubblici dipendenti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/05/1988)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal:  12-5-1988
aggiornamenti all'articolo

Art. 3


Le pensioni spettanti ai magistrati ordinari, amministrativi e della giustizia militare, agli avvocati e procuratori dello Stato, ai dirigenti dello Stato e delle aziende autonome, al personale militare delle forze armate, e dei corpi di polizia di grado non inferiore a colonnello, ai funzionari di pubblica sicurezza con qualifica dirigenziale ed ai professori ordinari dell'università sono aumentate:
a) del 18 per cento per la cessazione dal servizio fino al 1 gennaio 1976 e per quelle comprese tra il 1 gennaio 1977 ed il 1 gennaio 1979;
b) del 13 per cento per le cessazioni dal servizio comprese tra il 2 gennaio 1976 ed il 1 gennaio 1977.
((2))

La disposizione del primo comma dell'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, va interpretata nel senso che tra le pensioni a carico dello Stato, soggette alla perequazione automatica, sono ricomprese anche quelle del personale di magistratura e assimilato.
Gli incrementi di pensione superiori a quelli per perequazione automatica, fruiti per effetto di pronunce giurisdizionali passate in giudicato, sono riassorbiti con i successivi aumenti di pensione.
---------------
AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale, con sentenza 21 aprile-5 maggio 1988, n. 501 (in G.U. 1a s.s. 11/05/1988, n. 19), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 3, primo comma, e 6 della legge 17 aprile 1985, n. 141 ("Perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei pubblici dipendenti"), nella parte in cui, in luogo degli aumenti ivi previsti, non dispongono, a favore dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari, nonché dei procuratori e avvocati dello Stato, collocati a riposo anteriormente al 1› luglio 1983, la riliquidazione, a cura delle Amministrazioni competenti, della pensione sulla base del trattamento economico derivante dall'applicazione degli artt. 3 e 4 della legge 6 agosto 1984, n. 425 ("Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati"), con decorrenza dalla data del 1› gennaio 1988."