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LEGGE 17 aprile 1985, n. 141

Perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei pubblici dipendenti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/05/1988)
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Testo in vigore dal:  4-5-1985 al: 11-5-1988
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Le pensioni di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, spettanti per le cessazioni dal servizio relative ai periodi indicati nei successivi articoli 2 e 3, sono aumentate a decorrere dal 1 gennaio 1984 di un importo determinato in base alle aliquote percentuali stabilite dagli articoli medesimi, da applicarsi sull'ammontare annuo lordo considerato con esclusione dell'indennità integrativa speciale, delle quote di aggiunta di famiglia e degli emolumenti accessori previsti per i titolari di pensione privilegiata.
A decorrere dal 1 gennaio 1985 le pensioni di cui al comma precedente sono aumentate, previo riassorbimento degli aumenti di cui al comma stesso, nelle misure percentuali e fisse e con riferimento ai comparti ed alle date di decorrenza dei trattamenti indicati nella tabella allegata alla presente legge. Per le pensioni di reversibilità l'aumento nella misura fissa spetta in ragione del 60 per cento.
Gli aumenti percentuali di cui ai commi precedenti sono da computare sull'importo delle singole pensioni in atto alla data del 31 dicembre 1981.
Gli aumenti di cui al presente articolo non spettano sulle pensioni dei graduati e militari di truppa delle categorie in congedo di cui al successivo articolo 5.
L'onere per gli aumenti delle pensioni corrisposte dal Fondo per il trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali, ai titolari di agenzia, ai ricevitori ed ai portalettere e della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale è a carico del Fondo e della Cassa predetti.
NOTE

Nota all'art. 1, comma 1:
Testo vigente dell'art. 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, recante collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza.
"Art. 1. (Perequazione automatica delle pensioni). - Le pensioni ordinarie, sia normali sia privilegiate, e gli assegni vitalizi, temporanei e rinnovabili, a carico dello Stato e dell'Amministrazione ferroviaria, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione della città di Roma, dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali, degli archivi notarili e del cessato Commissariato per la emigrazione, sono soggette alla perequazione automatica secondo le disposizioni dei successivi articoli 2, 3 e 4.
La perequazione automatica prevista dal precedente comma si applica anche sulle pensioni a carico del Fondo per il trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali, ai titolari di agenzia, ai ricevitori ed ai portalettere, della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale, del Fondo per il trattamento di quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto, nonché delle casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro. Il relativo onere è a carico dei fondi e delle casse predette".