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LEGGE 30 luglio 1985, n. 445

Adeguamento delle dotazioni organiche di talune qualifiche del personale dell'Amministrazione civile dell'interno.

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Testo in vigore dal:  10-9-1985
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

1. Le dotazioni organiche previste dalle tabelle I e II del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, sono modificate come dalle tabelle I e II allegate alla presente legge limitatamente alle qualifiche ivi indicate.
2. I concorsi relativi ai posti portati in aumento ai sensi del comma 1 sono banditi, con decreto del Ministro dell'interno, nel quadriennio successivo alla entrata in vigore della presente legge, in ragione di 360 posti per il 1986, 1.300 posti per il 1987, 1.300 posti per il 1988 e 1.919 posti per il 1989.
3. In relazione alle eccezionali esigenze di completamento degli organici, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, può disporre l'assunzione degli idonei dei concorsi pubblici banditi successivamente al 10 gennaio 1979 per le qualifiche iniziali dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno.
4. Il personale amministrativo assunto ai sensi dei commi precedenti è destinato alle strutture periferiche dell'Amministrazione dell'interno per sopperire alle esigenze funzionali delle stesse.
5. I vincitori dei concorsi possono essere trasferiti dalla regione cui sono assegnati, o comunque essere comandati a prestare servizio fuori della stessa, non prima di avere svolto quattro anni di effettivo servizio, salvo che ricorrano eccezionali esigenze di servizio ovvero le situazioni indicate nell'articolo 55, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.
6. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi in prima applicazione entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinate le dotazioni organiche delle prefetture tenendo presente l'organizzazione interna degli uffici centrali adottata ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340.
7. L'onere derivante dalla piena attuazione della presente legge è valutato in annue lire 96 miliardi.
8. Alla spesa relativa agli anni 1986 e 1987, valutata, rispettivamente, in lire 6 miliardi ed in lire 30 miliardi, si provvede mediante imputazione di copertura alle disponibilità risultanti nella categoria VI (interessi) del bilancio triennale 1985-1987.
9. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 luglio 1985

COSSIGA

CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri

SCALFARO, Ministro dell'interno

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

NOTE

Nota all'articolo unico, comma 5:
Il testo dell'art. 55, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 335/1982, recante "Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia" e il seguente:
"Il trasferimento ad altra sede può essere disposto anche in soprannumero all'organico dell'ufficio o reparto quando la permanenza del dipendente nella sede nuoccia al prestigio della amministrazione o si sia determinata una situazione oggettiva di rilevante pericolo per il dipendente stesso, o per gravissime ed eccezionali situazioni personali".

Nota all'articolo unico, comma 6:
Il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 340/1982 (per l'argomento del decreto v. nella nota dell'articolo unico, comma 1), è il seguente:
"Art. 3. (Organizzazione interna degli uffici centrali).
Ferme restando le dotazioni organiche previste dal presente decreto, all'organizzazione interna degli uffici con riferimento all'articolazione, delle minori ripartizioni di livello dirigenziale in uffici, servizi e divisioni, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
L'organizzazione sarà determinata tenendo conto della esigenza di realizzare nei confronti dei titolari di funzioni di pari livello una sostanziale parità qualitativa di attribuzioni di compiti e di responsabilità, nonché dell'esigenza di accorpare le competenze concernenti materie e compiti omogenei.
Con l'osservanza dei criteri di massima di cui al comma precedente, i direttori generali e i direttori degli uffici centrali stabiliscono l'organizzazione delle ripartizioni di livello non dirigenziale".