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LEGGE 30 luglio 1985, n. 445

Adeguamento delle dotazioni organiche di talune qualifiche del personale dell'Amministrazione civile dell'interno.

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Testo in vigore dal: 10-9-1985
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  1. Le dotazioni organiche previste dalle tabelle I e II del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  24  aprile  1982,  n.  340,  sono
modificate  come  dalle  tabelle  I e II allegate alla presente legge
limitatamente alle qualifiche ivi indicate.
  2.  I  concorsi  relativi  ai posti portati in aumento ai sensi del
comma  1  sono  banditi,  con  decreto del Ministro dell'interno, nel
quadriennio  successivo  alla entrata in vigore della presente legge,
in  ragione  di 360 posti per il 1986, 1.300 posti per il 1987, 1.300
posti per il 1988 e 1.919 posti per il 1989.
  3.  In  relazione  alle eccezionali esigenze di completamento degli
organici,   il  Ministro  dell'interno,  con  proprio  decreto,  puo'
disporre  l'assunzione  degli  idonei  dei  concorsi pubblici banditi
successivamente  al  10  gennaio  1979 per le qualifiche iniziali dei
ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno.
  4.   Il   personale  amministrativo  assunto  ai  sensi  dei  commi
precedenti     e'     destinato     alle     strutture    periferiche
dell'Amministrazione   dell'interno   per   sopperire  alle  esigenze
funzionali delle stesse.
  5. I vincitori dei concorsi possono essere trasferiti dalla regione
cui  sono  assegnati, o comunque essere comandati a prestare servizio
fuori  della  stessa,  non  prima  di  avere  svolto  quattro anni di
effettivo  servizio,  salvo  che  ricorrano  eccezionali  esigenze di
servizio  ovvero  le  situazioni  indicate  nell'articolo  55, quarto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
335.
  6.  Con  decreto  del  Ministro  dell'interno, da emanarsi in prima
applicazione  entro  un  anno  dall'entrata  in vigore della presente
legge,  sono  determinate  le  dotazioni  organiche  delle prefetture
tenendo  presente  l'organizzazione  interna  degli  uffici  centrali
adottata  ai  sensi  dell'articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 340.
  7. L'onere derivante dalla piena attuazione della presente legge e'
valutato in annue lire 96 miliardi.
  8.   Alla   spesa   relativa  agli  anni  1986  e  1987,  valutata,
rispettivamente,  in  lire  6  miliardi  ed  in  lire 30 miliardi, si
provvede   mediante  imputazione  di  copertura  alle  disponibilita'
risultanti  nella  categoria  VI  (interessi)  del bilancio triennale
1985-1987.
  9.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 30 luglio 1985

                               COSSIGA

                              CRAXI,  Presidente  del  Consiglio  dei
                                Ministri
                              SCALFARO, Ministro dell'interno

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  1. Le dotazioni organiche previste dalle tabelle I e II del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  24  aprile  1982,  n.  340,  sono
modificate  come  dalle  tabelle  I e II allegate alla presente legge
limitatamente alle qualifiche ivi indicate.
  2.  I  concorsi  relativi  ai posti portati in aumento ai sensi del
comma  1  sono  banditi,  con  decreto del Ministro dell'interno, nel
quadriennio  successivo  alla entrata in vigore della presente legge,
in  ragione  di 360 posti per il 1986, 1.300 posti per il 1987, 1.300
posti per il 1988 e 1.919 posti per il 1989.
  3.  In  relazione  alle eccezionali esigenze di completamento degli
organici,   il  Ministro  dell'interno,  con  proprio  decreto,  puo'
disporre  l'assunzione  degli  idonei  dei  concorsi pubblici banditi
successivamente  al  10  gennaio  1979 per le qualifiche iniziali dei
ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno.
  4.   Il   personale  amministrativo  assunto  ai  sensi  dei  commi
precedenti     e'     destinato     alle     strutture    periferiche
dell'Amministrazione   dell'interno   per   sopperire  alle  esigenze
funzionali delle stesse.
  5. I vincitori dei concorsi possono essere trasferiti dalla regione
cui  sono  assegnati, o comunque essere comandati a prestare servizio
fuori  della  stessa,  non  prima  di  avere  svolto  quattro anni di
effettivo  servizio,  salvo  che  ricorrano  eccezionali  esigenze di
servizio  ovvero  le  situazioni  indicate  nell'articolo  55, quarto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
335.
  6.  Con  decreto  del  Ministro  dell'interno, da emanarsi in prima
applicazione  entro  un  anno  dall'entrata  in vigore della presente
legge,  sono  determinate  le  dotazioni  organiche  delle prefetture
tenendo  presente  l'organizzazione  interna  degli  uffici  centrali
adottata  ai  sensi  dell'articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 340.
  7. L'onere derivante dalla piena attuazione della presente legge e'
valutato in annue lire 96 miliardi.
  8.   Alla   spesa   relativa  agli  anni  1986  e  1987,  valutata,
rispettivamente,  in  lire  6  miliardi  ed  in  lire 30 miliardi, si
provvede   mediante  imputazione  di  copertura  alle  disponibilita'
risultanti  nella  categoria  VI  (interessi)  del bilancio triennale
1985-1987.
  9.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 30 luglio 1985

                               COSSIGA

                              CRAXI,  Presidente  del  Consiglio  dei
                                Ministri
                              SCALFARO, Ministro dell'interno

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI