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LEGGE 27 giugno 1985, n. 335

Ammodernamento e rinnovamento del servizio dei fari e del segnalamento marittimo.

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Testo in vigore dal:  25-7-1985
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Per assicurare l'efficienza del servizio dei fari e del segnalamento marittimo il Ministro della difesa è autorizzato a predisporre e realizzare, nel quinquennio 1985-1989, un programma di ammodernamento e adeguamento infrastrutturale e di rinnovamento delle apparecchiature, delle attrezzature e dei mezzi navali e di trasporto terrestre.
Il programma è comunicato alle Camere entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Il Ministro della difesa, in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero, presenta annualmente alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del programma.