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LEGGE 27 giugno 1985, n. 335

Ammodernamento e rinnovamento del servizio dei fari e del segnalamento marittimo.

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Testo in vigore dal: 25-7-1985
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per   assicurare   l'efficienza   del   servizio  dei  fari  e  del
segnalamento  marittimo  il  Ministro  della  difesa e' autorizzato a
predisporre  e realizzare, nel quinquennio 1985-1989, un programma di
ammodernamento e adeguamento infrastrutturale e di rinnovamento delle
apparecchiature, delle attrezzature e dei mezzi navali e di trasporto
terrestre.
  Il programma e' comunicato alle Camere entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
  Il  Ministro  della  difesa,  in  allegato allo stato di previsione
della  spesa  del  Ministero,  presenta  annualmente  alle Camere una
relazione sullo stato di attuazione del programma.