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LEGGE 18 luglio 1984, n. 370

Norme sui servizi sociali a favore del personale del Ministero degli affari esteri impiegato presso l'Amministrazione centrale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/06/1990)
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Testo in vigore dal:  9-8-1984
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Ministero degli affari esteri assicura in propri locali idoneamente attrezzati l'uso ed il funzionamento della mensa e degli altri servizi sociali, ivi compresi canoni ed utenze nonché materiale di consumo ordinario, a favore dei dipendenti in servizio presso l'Amministrazione centrale.
A ciò si provvede in via diretta oppure attraverso l'affidamento della gestione, mediante apposite convenzioni, ad associazioni tra dipendenti cui il Ministero degli affari esteri erogherà adeguati contributi.
I servizi di cui al primo comma, le modalità della loro gestione e quelle di erogazione degli eventuali contributi sono determinati con decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il consiglio di amministrazione.