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LEGGE 18 luglio 1984, n. 370

Norme sui servizi sociali a favore del personale del Ministero degli affari esteri impiegato presso l'Amministrazione centrale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/06/1990)
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Testo in vigore dal: 9-8-1984
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il   Ministero  degli  affari  esteri  assicura  in  propri  locali
idoneamente  attrezzati l'uso ed il funzionamento della mensa e degli
altri   servizi  sociali,  ivi  compresi  canoni  ed  utenze  nonche'
materiale  di  consumo ordinario, a favore dei dipendenti in servizio
presso l'Amministrazione centrale.
  A  cio'  si provvede in via diretta oppure attraverso l'affidamento
della  gestione,  mediante  apposite convenzioni, ad associazioni tra
dipendenti  cui  il  Ministero degli affari esteri eroghera' adeguati
contributi.
  I servizi di cui al primo comma, le modalita' della loro gestione e
quelle  di erogazione degli eventuali contributi sono determinati con
decreto  del  Ministro  degli  affari esteri, sentito il consiglio di
amministrazione.