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LEGGE 10 luglio 1984, n. 292

Nuove norme in materia di assetto giuridico ed economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/1985)
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Testo in vigore dal:  29-7-1984
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è classificato nelle seguenti categorie professionali:
a) Prima categoria: Operatore comune;
b) Seconda-terza categoria: Operatore qualificato;
c) Terza-quarta categoria: Operatore specializzato;
d) Quinta categoria: Tecnico;
e) Quinta-sesta categoria: Tecnico specializzato;
f) Settima categoria: Tecnico superiore Direttivo;
g) Ottava categoria: Coordinatore-Vice-Dirigente;
h) Nona categoria: Vice Dirigente.
Per ciascuna delle sopra indicate categorie di classificazione professionale le attribuzioni sono definite dalle corrispondenti declaratorie:
1) Prima categoria: operatore comune. Svolge attività manuali nei settori di esercizio per l'espletamento delle quali è sufficiente un periodo minimo di pratica in via propedeutica.
2) Seconda-terza categoria: operatore qualificato. Svolge attività manuali ed esecutive con possesso di cognizioni tecnico-pratiche e delle prescritte abilitazioni.
3) Terza-quarta categoria: operatore specializzato. Svolge attività esecutive che richiedono cognizione tecnica, pratica, amministrativa e specializzazione professionale con autonomia operativa nei limiti delle norme regolamentari e di procedure prefissate, nonché operazioni manuali.
4) Quinta categoria: tecnico. Svolge attività esecutiva di natura tecnico-pratica, amministrativa e contabile richiedenti preparazione professionale ed autonomia di disimpegno nei limiti delle norme e dei regolamenti del proprio settore.
5) Quinta-sesta categoria: tecnico specializzato. Svolge attività tecniche, amministrative e contabili con particolare preparazione professionale specializzata con autonomia operativa e responsabilità diretta con facoltà di iniziativa nei limiti delle norme per la funzionalità e regolarità del servizio.
6) Settima categoria: tecnico superiore direttivo. Svolge attività amministrativa, contabile o tecnica anche con funzioni di coordinamento e controllo richiedenti particolare preparazione, capacità professionale ed autonomia di iniziativa nei limiti delle direttive particolari del proprio settore.
7) Ottava categoria: coordinatore-vice dirigente. Svolge:
a) attività richiedente notevole esperienza di servizio e capacità professionale con discrezionalità di poteri, con facoltà di decisione e con autonomia di iniziativa nei limiti delle direttive generali del proprio settore;
b) attività qualificata di studio, progettazione, ricerca, propulsione, coordinamento e controllo con funzioni proprie, vicarie e delegate.
8) Nona categoria: vice dirigente. Svolge attività richiedente preparazione professionale altamente specializzata, anche con preposizione ad impianti o unità organiche complesse di rilevante entità, di:
a) direzione, vigilanza, controllo e coordinamento nell'ambito dei processi operativi ed attuativi dei settori di appartenenza, nonché promozione ed attuazione, in via autonoma, di ricerche, sperimentazioni e sistemi informativi. Vi è connessa responsabilità organizzativa e diretta dei risultati conseguiti;
b) attività di impulso, direzione, vigilanza, controllo, coordinamento, consulenza, studio, elaborazione, progettazione e ricerca nel campo amministrativo o tecnico, con funzioni proprie, vicarie e delegate. Occorrendo, può essere preposto al coordinamento di più sezioni. Vi è connessa responsabilità organizzativa e diretta dei risultati conseguiti.
Con decreto del Ministro dei trasporti, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, le declaratorie delle categorie di cui al presente articolo potranno essere adeguate alla nuova organizzazione del lavoro ed alla riforma dello stato giuridico ed economico della dirigenza statale.
Con decreto del Ministro dei trasporti, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, sono definiti i singoli profili professionali, per ciascuna delle categorie di cui al precedente primo comma, ferme restando le disposizioni fissate dall'articolo 2, commi secondo e terzo, della legge 6 febbraio 1979, n. 42.