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LEGGE 4 agosto 1984, n. 583

Ratifica ed esecuzione del sesto accordo internazionale sullo stagno, adottato a Ginevra il 26 giugno 1981.

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Testo in vigore dal:  20-9-1984
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il sesto accordo internazionale sullo stagno, adottato a Ginevra il 26 giugno 1981.