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LEGGE 4 agosto 1984, n. 583

Ratifica ed esecuzione del sesto accordo internazionale sullo stagno, adottato a Ginevra il 26 giugno 1981.

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Testo in vigore dal: 20-9-1984
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               ART. 1.

  Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il sesto
accordo  internazionale sullo stagno, adottato a Ginevra il 26 giugno
1981.