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LEGGE 4 maggio 1983, n. 168

Norme per il trasferimento all'EFIM delle società di imbottigliamento di acque minerali, già inquadrate nell'EAGAT.

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Testo in vigore dal:  11-5-1983
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


In applicazione del quarto comma, lettera b), dell'articolo 1-quinquies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641, le partecipazioni azionarie nella Terme di Recoaro S.p.a. sono trasferite all'EFIM-Ente partecipazioni e finanziamento industria manufatturiera da parte del comitato di liquidazione, istituito dall'articolo 4 del decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 6 giugno 1977, n. 267, e da parte della Società napoletana per le terme di Agnano S.p.a. previo trasferimento al suddetto comitato di liquidazione, al valore nominale, della partecipazione posseduta dalla Terme di Recoaro S.p.a. nella Fonti di Recoaro S.p.a.