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LEGGE 4 maggio 1983, n. 168

Norme per il trasferimento all'EFIM delle società di imbottigliamento di acque minerali, già inquadrate nell'EAGAT.

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Testo in vigore dal: 11-5-1983
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  In   applicazione  del  quarto  comma,  lettera  b),  dell'articolo
1-quinquies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con
modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641, le partecipazioni
azionarie nella Terme di Recoaro S.p.a. sono trasferite all'EFIM-Ente
partecipazioni  e finanziamento industria manufatturiera da parte del
comitato di liquidazione, istituito dall'articolo 4 del decreto-legge
7  aprile  1977, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 6
giugno  1977,  n.  267,  e  da parte della Societa' napoletana per le
terme  di  Agnano S.p.a. previo trasferimento al suddetto comitato di
liquidazione,  al  valore  nominale,  della  partecipazione posseduta
dalla Terme di Recoaro S.p.a. nella Fonti di Recoaro S.p.a.