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LEGGE 1 dicembre 1983, n. 651

Disposizioni per il finanziamento triennale degli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/03/1986)
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Testo in vigore dal:  29-3-1986
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Art. 2

Programma triennale

Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentita la Commissione parlamentare per il controllo sugli interventi nel Mezzogiorno, approva, per il periodo 1984-86, il programma triennale di intervento, con priorità alle azioni di maggiore rilievo a favore delle regioni e delle aree particolarmente svantaggiate.
Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno provvede alla formulazione del programma di cui al comma precedente sulla base delle proposte delle regioni interessate dalla presente legge
((e tenendo conto dei programmi delle amministrazioni pubbliche))
, sentito il comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali.
Il programma disciplina le azioni organiche di intervento, individua le opere da realizzare, i soggetti pubblici e privati responsabili dell'attuazione del programma stesso e le modalità sostitutive nel caso di eventuali inadempimenti dei soggetti medesimi, stabilendo la quota finanziaria da assegnare ai singoli settori e formula altresì i criteri per la realizzazione degli interventi previsti nei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 44, primo comma, lettera c), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.
Il CIPE, nell'approvare il programma, adotta, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, le misure per il coordinamento delle azioni statali, regionali e locali con gli interventi straordinari e con quelle degli enti di gestione delle partecipazioni statali e degli altri enti pubblici interessati, nonché con gli interventi finanziati dalle Comunità europee.
Il Ministro formula le proposte di coordinamento tenendo conto anche dei programmi delle amministrazioni statali e regionali interessate, ivi compresi quelli degli enti di cui al comma precedente.
Per il puntuale conseguimento degli obiettivi programmati, il Ministro indirizza e controlla l'attuazione del programma triennale.
Il programma triennale determina la quota di risorse da destinare alla realizzazione dei progetti regionali di sviluppo di cui al terzo comma del presente articolo, con particolare riferimento a quelli di sviluppo agricolo.
Tale quota, che non può essere inferiore al 15 per cento dello stanziamento complessivo, è ripartita fra le regioni interessate, con le modalità indicate al secondo comma dell'articolo 44 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, in relazione a progetti approvati.
Sono considerate in eccedenza alla quota di cui al comma precedente le risorse destinate alla realizzazione dei piani e dei progetti di sviluppo di cui agli articoli 35 e 36 della legge 14 maggio 1981, n. 219, ed analogamente quelle destinate, a norma dei rispettivi statuti regionali, alle regioni a statuto speciale.
Il programma triennale individua altresì le attività non più di competenza dell'intervento straordinario e definisce i criteri per la loro liquidazione.
Al fine di assicurare la coerenza della politica finanziaria dello Stato e delle regioni meridionali con gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, entro il 30 giugno di ciascun anno, trasmette ai Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sulla base del programma triennale, le proprie indicazioni per l'elaborazione dei progetti di bilancio annuale e pluriennale, del disegno di legge finanziaria nonché delle programmazioni di settore disciplinate da leggi di spesa pluriennale.
Il CIPE, entro il 15 settembre, adotta su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno l'aggiornamento annuale del programma triennale, nonché le conseguenti misure di coordinamento, nel quadro degli adempimenti di cui all'articolo 34 della legge 5 agosto 1978, n. 468.