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LEGGE 26 aprile 1983, n. 130

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1983).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/1984)
Testo in vigore dal:  20-10-1983
aggiornamenti all'articolo

Art. 20



Sono autorizzate le spese di lire 200 miliardi e di lire 100 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1983, per la concessione del concorso negli interessi, rispettivamente, sui prestiti agrari di esercizio e sui mutui di miglioramento fondiario di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760.
Si applica l'ultimo comma dell'articolo 61 della legge 7 agosto 1982, n. 526.
Per la realizzazione, a cura del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di progetti di forestazione industriale produttiva allo scopo di aumentare a breve termine la produzione legnosa forestale nazionale, promuovere una stabile e qualificata occupazione di mano d'opera forestale e favorire una più utile destinazione produttiva di terreni agricoli e forestali marginali, è altresì autorizzata la spesa di lire 30 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1983.
((2))

Il fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, è ulteriormente incrementato della somma di lire 50 miliardi da iscrivere, per l'esercizio 1983, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Si applica il secondo comma dell'articolo 60 della legge 7 agosto 1982, n. 526.
Per gli interventi di competenza nazionale di cui all'articolo 3, lettera c), della legge 27 dicembre 1977, n. 984, è autorizzata per l'anno 1983 l'ulteriore spesa di lire 70 miliardi da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.


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AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale, con sentenza 7-11 ottobre 1983, n. 307 (in
G.U. 1a s.s. 19/10/1983, n. 288) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del terzo comma del presente articolo.