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LEGGE 27 dicembre 1977, n. 984

Coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortoflorofrutticola, della forestazione, dell'irrigazione, delle grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura e della utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/11/1986)
Testo in vigore dal:  22-12-1983
aggiornamenti all'articolo

Art. 3


Il CIPAA, entro il 31 gennaio dell'ultimo anno di previsione del piano precedente, predispone e presenta al Consiglio dei Ministri e alle regioni lo schema di piano nazionale nei settori di cui al precedente articolo 1, in cui siano indicati:
a) gli indirizzi generali e gli obiettivi da conseguire ai fini della presente legge;
b) la ripartizione di massima di tali obiettivi fra le diverse regioni;
c) gli interventi di competenza nazionale da attuarsi dall'amministrazione dello Stato, dalla Cassa per il Mezzogiorno o da società a prevalente partecipazione statale e dal laboratorio nazionale irriguo di cui alla legge 1 luglio 1977, n. 403;
d) l'ammontare dei finanziamenti previsti per la realizzazione del piano nazionale e la loro ripartizione fra gli interventi di competenza nazionale e i programmi regionali;
e) la ripartizione di massima dei finanziamenti tra le regioni per l'attuazione degli interventi di loro competenza;
f) la ripartizione di massima dei finanziamenti relativi agli interventi di cui alla lettera c);
g)le attività d'indagine, di studio e di ricerca di carattere nazionale ivi compresa la compilazione della carta di cui al secondo comma del successivo articolo 10.
Le regioni, entro quarantacinque giorni dall'invio dello schema di cui al primo comma del presente articolo, inviano al CIPAA le osservazioni e i pareri sullo schema di piano unitamente a un proprio schema di programma regionale.
L'amministrazione e gli enti di cui alla lettera c) del presente articolo, entro trenta giorni dall'invio del sopraddetto schema, inviano al CIPAA e alle regioni interessate le proposte per gli interventi di loro competenza.
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 14-15 dicembre 1983, n. 340 (in G.U. 1a s.s. 21/12/1983, n. 349) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge per la parte in cui la disciplina in essa prevista concerne la Regione Friuli-Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e Bolzano.